Spett.le Redazione

Con la presente sono a segnalare una recentissima ordinanza del 7.2.2020recentissima ordinanza del 7.2.2020 resa dal Tribunale di Roma sull'eccezione di nullità della costituzione dell’AdER nel procedimento di opposizione in quanto avvenuta mediante avvocato del libero foro in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

La corte territoriale adita ha accolto l'eccezione ed osservato che .. L’ente concessionario del servizio di riscossione si è costituito nella fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione avvalendosi di un avvocato del libero foro. Trattandosi di procedimento oppositivo, instaurato rispetto all’esecuzione esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/73, è da ritenersi applicabile la previsione dell’art. 3.4.1 della Convenzione del 22.6.2017, secondo cui, nell’ambito del "contenzioso afferente l’attività di riscossione", l’Avvocatura generale dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione nell’ipotesi di «ogni azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione» e, dunque, anche nelle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituisca come convenuta al medesimo fine. Ebbene, nella fattispecie in esame non può farsi riferimento alla delibera del comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione del 17.12.2018, nella quale si statuisce “di confermare la piena validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro, dalla data di costituzione dell’ente (1° luglio 2017) ad oggi”, in quanto il mandato difensivo è stato conferito successivamente alla suddetta data, così come neppure rileva quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 4-novies del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019, poiché “non risulta che, anche successivamente alla costituzione in giudizio di ADER, l’Avvocatura dello Stato abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio”. Peraltro, quanto ora considerato riceve riscontro nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008/2019, essendo stato affermato che “per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”.
Pertanto, la procura conferita dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione all’avvocato del libero foro, privo della legittimazione a rappresentarla, è da ritenersi nulla;
visto l’art. 182, co. 1, c.p.c., secondo il quale a seguito del rilievo del difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero di un vizio che determina la nullità della procura al difensore il giudice deve disporre l’assegnazione di un termine per la relativa sanatoria


Giungano, come sempre, i miei più vivi complimenti per l'impegno e la dedizione profusa nell'approfondimento dei temi trattati ed editi dalla Vs rivista e porgo
Cordiali saluti

Avv. Fabio Conticello

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