In caso di notifica diretta da parte dell’Agente della Riscossione mediante il servizio postale ex L.890/1982 e di irreperibilità relativa per assenza di persona qualificata alla ricezione, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, è necessario l’invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) per il perfezionamento della notifica. Inoltre, in giudizio l'Agente deve produrre il relativo avviso di ricevimento della CAD per dare prova sia della spedizione che della necessaria ricezione della raccomandata da parte del destinatario.

In mancanza del compimento della suddetta formalità, la notifica è nulla.
Pertanto, ove l'Agente della Riscossione produca in giudizio semplicemente la raccomandata con la dicitura "restituita al mittente per compiuta giacenza", non dà prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto.

La suddetta nullità della notifica a mezzo servizio postale in caso di irreperibilità relativa e mancato invio della CAD è pacifica e costantemente affermata in giurisprudenza.
In particolare, si citano i tre provvedimenti della Suprema Corte emessi sul punto nel 2019.

Con ordinanza n.21815, pubblicata in data 29 agosto 2019, la Corte, affrontando diversi casi di notificazione diretta da parte dell’agente per la riscossione tramite servizio postale ordinario, ha affermato che per la notifica “ex l.890/92 mediante deposito presso la casa comunale in assenza di persona qualificata alla ricezione (irreperibilità relativa), rileva invece l’effettiva esigenza della ulteriore formalità costituita dalla comunicazione al destinatario dell’avvenuto deposito (c.d. CAD)”.

Con ordinanza n.5077, pubblicata in data 21.02.2019, la Suprema Corte, affrontando esaurientemente il tema della notificazione diretta dell’Agente di Riscossione mediante servizio postale, ha affermato che “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa".

Infine, con provvedimento n.26107, pubblicato in data 15 ottobre 2019, la Corte ha ribadito che: "Nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione."

Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com

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