Il conduttore ha diritto all'indennità di avviamento anche quando lo svolgimento dell'attività sia indirizzato all'acquisto di un bene o di un servizio di una sola marca.

E' il principio espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 7039 pubblicata in data 20 marzo, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva riconosciuto il diritto della società conduttrice a "ricevere l'indennità di avviamento per la fine del rapporto di locazione, sul rilievo che secondo l'art 35 della L 392 /78 tale indennità spetta se l'immobile è destinato effettivamente ad attività che comporta il contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori, anche se tale attività possa interessare solo una cerchia limitata e specifica di soggetti." (Nel caso di specie, l'attività della conduttrice si rivolgeva solo ai proprietari di autovetture Lancia)

I Giudici della Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, richiamano i seguenti principi già espressi in precedenti sentenze:

1) "Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale rileva che i locali locati siano effettivamente destinati ad attività che comporta il contatto con il pubblico e che, quindi, tali locali siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità e interesse ad entrare in contatto con l'impresa mentre non ha alcun rilievo l'entità numerica della cerchia degli avventori raggiunta o il mancato reperimento di essa tra i passanti nella pubblica via antistante i locali locati." (Cass. n.5510 del 29.02.2008).

2) "La funzione dell'indennità di avviamento è quella di ristorare il conduttore della perdita di quell'elemento positivo del patrimonio aziendale che deriva dal numero degli utenti e consumatori che nel corso del rapporto di locazione hanno avuto contatti con l'attività commerciale nell'immobile oggetto di locazione e contemporaneamente quella "di riequilibrare la posizione delle parti, onde evitare che il locatore possa realizzare un arricchimento senza causa per effetto dell'incremento di valore dell'immobile dovuto all'attività del conduttore." (Cass. n. 22810 del 28/10/2009)

Conclude pertanto la Corte affermando che "i requisiti che danno diritto all'indennità di avviamento e la funzione cui normativamente la stessa è destinata rimangono identici anche nell'ipotesi di attività commerciali cosiddette monomarca in quanto, come affermato dalla corte di merito, nessun rilievo può avere la circostanza che la generalità degli utenti e consumatori che accedono liberamente al negozio e fidelizzati al luogo di svolgimento dell'attività sia indirizzata all'acquisto di un bene o di un servizio di una sola marca."

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