Il testo definitivo della Legge di stabilità 2014 apporta alcune modifiche al testo precedentemente approvato dal Senato in data 27 novembre 2013.
In particolare, per quanto riguarda la moratoria delle cartelle, che avevamo precedentemente analizzato, la possibilità di pagare il proprio debito iscritto a ruolo, al netto degli interessi, in due soluzioni (30 giugno e 16 settembre 2014), è stata ridotta: è adesso previsto il pagamento in un'unica soluzione da effettuarsi entro il 28 febbraio 2014.

E' evidente come la misura sia ancora più timida di quella precedentemente prevista nel testo approvato dal Senato lo scorso novembre.
Viene difatti confermata l'esclusione dal pagamento dei soli interessi (per ritardata iscrizione a ruolo e moratori); il contribuente dovrà comunque pagare le somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero il c.d. aggio.
Non solo.
I tempi per il pagamento, come detto, vengono drasticamente ridotti: si passa dal pagamento in due soluzioni entro nove mesi (scadenza a settembre), al pagamento in un'unica soluzione ed entro due soli mesi (28 febbraio).
Modifiche che limiteranno fortemente l'adesione dei contribuenti e l'efficacia effettiva del provvedimento.

Si sottolinea, inoltre, come, con il comma 623, il testo di legge ha previsto la sospensione della riscossione dei carichi iscritti a ruolo fino al 15 marzo 2014, e la corrispondente sospensione dei termini di prescrizione.

Riportiamo di seguito i commi della legge di stabilità riguardanti la moratoria delle cartelle (in corsivo le modifiche apportate rispetto al testo approvato dal Senato)

Comma 618
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, e successive modificazioni;;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni

Comma 619
Restando comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Comma 620
Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

Comma 621
A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento

Comma 622
Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

Comma 623
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Comma 624
Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

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