Nella legge di stabilità sono contenuti diversi commi che interessano il mondo del diritto: si va dallo stanziamento dei fondi per adempiere agli obblighi della sentenza Requete, all'aumento della marca da bollo per l'iscrizione della causa a ruolo, passando per la previsione delle nuove assunzioni per l'Avvocatura dello Stato e la riduzione degli importi spettanti ai CTU.

Con il comma 233, il Governo stanzia 100 milioni di euro per il biennio 2014-2015 al fine di dare attuazione alla sentenza Requete emessa dalla CEDU, con la quale lo Stato è stato obbligato a riconoscere la rivalutazione dell'indennità ai titolari dell'indennizzo riconosciuto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210.
Comma 233
Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requete n.5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n.210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015

Con il comma 267, è prevista la facoltà per l'Avvocatura dello Stato di effettuare ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato, al fine di far fronte all'imponente contenzioso in gestione
Comma 267
Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

Con il comma 288, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere nuovi magistrati ordinari.
Comma 288
Il ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con il comma 290, viene prorogato di un anno il mandato, in scadenza il 31 dicembre 2013, dei giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace.
Comma 290
Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n..51, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 214”.

Al comma 598 vengono previste alcune esenzioni per coloro che accedono al fascicolo d'ufficio in via telematica, con l'esenzione dal pagamento dei diritti di copia.
Comma 598
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002. n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: “determinato” sono inserite le seguenti: “per ciascun atto impugnato anche in appello”;
b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costiuite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo”;
c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico”.


Infine, coi commi 606 e 607 vengono ridotti di un terzo gli importi spettanti al difensore, all'ausiliaro del magistrato, al consulente tecnico e all'investigatore privato, mentre viene aumentata da 8 euro a 27 euro l'importo della marca da bollo per l'iscrizione della causa a ruolo.
Comma 606
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, le parole: “euro 8” sono sostituite dalle seguenti: “euro 27”;
b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:
“Art. 106-bis. (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). -1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.


Comma 607.
Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

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