Pubblichiamo di seguito le norme relative alla RCA e in particolare all'individuazione dei testimoni nei sinistri stradali e alla liquidazione dei danni, contenute nella LEGGE 4 agosto 2017, n. 124, c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.189 del 14-08-2017 ed entrata in vigore il 29/08/2017.

Il comma 15 riguarda l'individuazione dei testimoni e le conseguenze processuali:

Comma 15.
All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve
tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità' di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità' della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità' previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità' e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più' di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei
sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità' di polizia che sono chiamati a testimoniare».


I commi 17 e seguenti pongono le basi per la predisposizione di una tabella unica per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità.

Comma 17.
L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità').
- 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale
effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrità' psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità', secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidità';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente della percentuale di invalidità' e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più' che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità' elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità' fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e' incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento e' determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

Comma 18.
La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.



Il comma 19 si occupa invece della liquidazione dei danni non patrimoniali per lesione di lieve entità.

Comma 19.
L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità'). -
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità' del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6.
L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente
riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità', l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20
per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità' psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».


I commi 20 e seguenti riguardano invece l'utilizzo delle c.d. scatole nere.

Comma 20.
Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).
- 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte
contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilità' e la portabilità' dei meccanismi elettronici che registrano l'attività' del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività' del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalità' per assicurare l'interoperabilità' dei meccanismi elettronici nonché' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità' tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto
dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità'.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalita' di determinazione delle responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non e' applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio e' tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata,
fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Comma 21.
Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo' decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

Comma 22.
Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e' proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

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