Le sentenze pubblicate nel sito durante il mese di settembre

TRIBUNALI

Tribunale Catania - Sez. Lavoro -Sentenza 2876/2020 del 16.09.2020
L’azione in giudizio deve essere sorretta dall’interesse ad agire con i requisiti di concretezza ed attualità di cui all’art. 100 cpc ed in riferimento all’utilità parimenti effettiva ed attuale della pronuncia giudiziale.

Tribunale Reggio Calabria - Sez. Lavoro -Sentenza 753/2020 del 11.09.2020
La “minaccia attuale di atti esecutivi” cui la Cassazione del 2019 ricollega l’esistenza dell’interesse ad agire in presenza di crediti contributivi prescritti ma ancora iscritti a ruolo e non riscossi è del resto pienamente integrata dalla stessa permanenza degli stessi sul ruolo: dato di fatto cui gli enti a ciò titolati potrebbero porre rimedio semplicemente attraverso un controllo incrociato tra dati del carico contributivo e presenza di validi atti interruttivi, provvedendo quindi in autotutela ad eliminare le poste non più esigibili.

Tribunale Lecce - Sez. I civile -Sentenza 2020/2020 del 22.09.2020
La norma cui fare riferimento circa la produzione in appello di nuovi documenti è quella dell’art. 345 c.p.c., risultante dalla novella della l. 134/2012 applicabile ratione temporis, che rende ammissibile la produzione solo se la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa ad essa non imputabile.
È evidente che la contumacia dell’Ente territoriale in primo grado, ritualmente citato, esula dall’ipotesi di impossibilità della produzione per causa non imputabile alla parte richiedente.

Tribunale Catania - Sez. Fallimentare -Sentenza 82/2020 del 01.07.2020
Il deposito (il giorno prima della scadenza dei termini concessi per le difesa avverso richiesta di fallimento) di domanda di assegnazione di termini ex art. 161 c. 6 LF, seppure formulato al dichiarato intento di presentare un piano di risanamento c.d. protetto (secondo l’espressione utilizzata dai primissimi commenti della dottrina specialistica allo strumento introdotto con la legge n. 40/2020, che ha convertito con modifiche il D.L. n. 23/2020) sia inammissibile perché presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento non emergendo in alcun modo, al di là dell’intento dichiarato, alcuna prospettiva di risanamento


COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Tributaria Provinciale Catania - Sez. 14 -Sentenza 4607/2020 del 11.09.2020
Per la definizione delle liti pendenti non è prevista la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata.

Commissione Tributaria Regionale Reggio Calabria - Sez. 7 -Sentenza 1919/7/2020 del 28.08.2020
Non tutti i terreni compresi nel P.R.G. sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, né esiste certezza che nel proseguo tutto diventa edificabile poiché in linea generale mancano le opere di urbanizzazione o non sono adattati i piani di lottizzazione.

Commissione Tributaria Regionale Sicilia - Sez. 7 -Sentenza 4937/2020 del 21.09.2020
Nella notifica ex art. 140 c.p.c., la mancata prova della spedizione della c.d. raccomandata informativa configura un vizio di nullità idoneo ad inficiare irrimediabilmente l’iter di notificazione trattandosi dell’omissione di un passaggio cruciale strumentale a garantire la conoscenza dell’atto.

Commissione Tributaria Provinciale Catania - Sez. 13 -Sentenza 4941/2020 del 23.09.2020
L’azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento

Commissione Tributaria Regionale Milano - Sez. 1 -Sentenza 1904/2020 del 15.09.2020
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, proposto conferendo procura ad un difensore del libero foro, in violazione degli artt. 11, c. 2, e 12, c.8, (come richiamato dall'art.1, c.8, d.l. 193/2016, e disposto dall'art. 43, R.D. 1611/1933) d.lgs. 546/1992, in mancanza di "apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" ex art. 43, c.4, R.D. 1611/1933 -come integrato dall'art. 11, I. 103/1979- è inammissibile.

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