Le sentenze pubblicate nel sito durante il mese di Maggio.

Tribunali e Corti d'appello


Tribunale Catania - Sez. Lavoro -Sentenza 1798/2019 del 16.04.2019
Trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale che risulta decorso per i contributi esigibili sino al 23/09/2014 per gli anni 2007, 2008 e 2009, posto che il primo atto di riscossione del credito è costituito dalla notifica dell’avviso di addebito oggetto del presente giudizio avvenuta appunto il 23/09/2014.

Tribunale Catania - Sez. Lavoro -Sentenza 1536/2019 del 04.04.2019
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, essendo l’automatico annullamento del debito conseguente a espressa previsione legislativa.

Tribunale Catania - Sez. Lavoro -Sentenza 1535/2019 del 04.04.2019
L'opposto ha diritto ad ottenere la restituzione della somma corrisposta per i contributi Inps, infatti è orientamento consolidato sia della giurisprudenza di merito che di legittimità che “ le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e “non possono essere versate” dopo il decorso del relativo termine.

Tribunale Catania - Sez. Sesta civile -Ordinanza del 03.05.2019
Esecuzione esattoriale immobiliare - debito inferiore ad €.120.000 - illegittimità esecuzione - sospensione

Tribunale Catania - Sez. Sesta civile -Ordinanza del 17.04.2019
Il mancato compimento di atti di impulso da parte dei creditori determina improcedibilità della esecuzione quando sia protratto per un tempo che, già da sé, esaurisce quello triennale di durata ragionevole del procedimento base all’art. 2, comma 2 bis, L. 89/2001

Giudice di Pace Ferrara -Sentenza 872/2018 del 19.03.2019
Si fa dunque applicazione dell'istituto di cui all'art. 198 comma 1 cds, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo nella misura prossima al triplo della sanzione irrogata in ciascuno dei verbali impugnati. Il congruo numero dei verbali oggetto di impugnazione, proiezione del congruo numero di infrazione contestate, induce a ritenere equa la applicazione della sanzione nella misura prossima al massimo.

Tribunale Catania - Sez. Quarta -Sentenza 1291/2019 del 27.03.2019
La banca deve ritenersi decaduta dal potere di proporre domanda riconvenzionale nei confronti dei terzi chiamati, essendosi costituita oltre il termine previsto dall’art. 166 c.p.c., risultando peraltro irrilevante la tardività della costituzione in giudizio degli stessi terzi chiamati, ove si consideri che la tardività della costituzione in giudizio costituisce eccezione rilevabile d’ufficio

I decreti ministeriali attuativi dell’art.2, comma 1, della L. n.108/96, avendo natura amministrativa, devono intendersi sottratti all’operatività del principio "iura novit curia" di cui all’art.113 c.p.c., con la conseguenza, rilevante nel caso di specie, che dall’omessa prova della norma amministrativa (decreti ministeriali) ad opera della parte che ne chiede l’applicazione deve indefettibilmente conseguire il rigetto della domanda ex art.2697 c.c.


COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Tributaria Provinciale Catania - Sez. 16 -Sentenza 3906/2019 del 08.04.2019
In caso di notifica alla madre o al padre del destinatario, la notifica è nulla in ragione dell’assenza di prova della spedizione delle raccomandate informative successive alla consegna degli atti come prescritto dall’art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973.

Commissione Tributaria Provinciale Roma - Sez. 10 -Sentenza 7162/10/19 del 21.05.2019
Il non aver depositato nei termini le cartelle attestanti la prova della conoscenza, da parte del contribuente, dell'atto presupposto, equivale a non aver dimostrato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, senza la cui prova l'intimazione è nulla per mancanza dell'atto presupposto.

Commissione Tributaria Provinciale Catania - Sez. 4 -Sentenza 8166/2018 del 06.07.2018
La mancanza di firma digitale della cartella notificata a mezzo pec configura una fattispecie di nullità della notifica, sanabile con la proposizione del ricorso in forza del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc.


CORTE DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 11580/2019 del 02.05.2019
Il contributo unificato costituisce un'obbligazione "ex lege" gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.

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