Le sentenze pubblicate nel sito durante il mese di gennaio.

Tribunali e Corti d'appello


Tribunale Locri -Ordinanza del 07.12.2018
La notifica dell'atto di pignoramento a mezzo poste private va qualificata non come nulla, ma come inesistente (e quindi non suscettibile di essere sanata per raggiungimento dello scopo).

Tribunale Milano - Sez. Quarta civile -Sentenza 681/2019 del 24.01.2019
L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell' adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione

Tribunale Enna - -Sentenza 31/2019 del 24.01.2019
Il creditore procedente deve procedere all'iscrizione a ruolo nel termine di 30 giorni decorrente, stante il chiaro tenore della norma, dalla consegna al creditore procedente dell’originale del pignoramento, e ciò, evidentemente, per consentire al creditore procedente di valutare le dichiarazioni del terzo e, quindi, se procedere nell'iniziativa esecutiva […] a nulla rilevando, in contrario, che lo stesso sia stato eseguito dopo la data dell’udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.

Tribunale Grosseto - Sez. Lavoro -Sentenza 22/2019 del 29.01.2019


CORTE DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 168 del 07.01.2019
L'appellante, che si è vista riconoscere come dovuta una parte - sia pure modesta - delle somme reclamate, non può considerarsi, in base ad una considerazione complessiva dell'esito della lite, come soccombente

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 657/2019 del 14.01.2019
Verificata la corrispondenza della prospettazione in fatto e tenuto conto del carattere non impugnatorio del giudizio di opposizione ad ATP, comunque volto all'accertamento del presupposto sanitario previsto per il conseguimento della prestazione richiesta, non può dirsi sussistere la condizione di soccombenza legittimante la condanna alle spese di lite

Corte di Cassazione - Sez. Prima civile -Ordinanza 643/2019 del 14.01.2019
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 1092/2019 del 17.01.2019
Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione


Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 1527/2019 del 21.01.2019
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, dato che il provvedimento cautelare non elimina l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l'intensità, in relazione all'aspettativa del conformarsi dell'emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 1525/2019 del 21.01.2019
In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il decreto con il quale la Corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda, è riconducibile - sia pure in via di mera assimilazione - al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c., che ha natura meramente ordinatoria, in quanto la parte ha la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 1699/2019 del 22.01.2019
La efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e , pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma, potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 2312/2019 del 28.01.2019
"Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti"

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