La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha emesso tre ordinanze che hanno deciso su tre ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione proposti in relazione all'impugnazione di cartelle emesse dalla Serit Sicilia S.p.a. per la riscossione della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) innanzi il Giudice di Pace di Mascalucia.

Il Giudice di Pace di Mascalucia, come diversi altri, si era dichiarato competente a decidere sulle controversie relative alla T.I.A. in virtù, tra l'altro, dell'art. 14 comma 33 del D.L. n.78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010), che stabilisce che "le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria." (cfr. Sent. G.d.P. Mascalucia n.552 del 27.06.2012 ,Sent. G.d.P. Paternò n.3 del 10.01.2011 , Sent. G.d.P. Belpasso n.255 del 26.10.2011 )

La Suprema Corte, con le ordinanze n.ri 9598/12, 9599/12, e 9960/12, ha invece stabilito che "va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario sulla base del principio già affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui: "In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo" (Cass. S.U., ord. 21 giugno 2010, n. 14903)."

La Corte ribadisce dunque l'orientamento già espresso in precedenti decisioni, contrastando la disposizione legislativa sucitata che chiaramente attribuisce la giurisdizione sulle controversie TIA (sia TIA1 che TIA2) al Giudice ordinario.

In tutto questo, a pagare saranno sempre i cittadini: difatti, la illegittimità della T.I.A. non approvata dai Consigli comunali è pacifica. E tuttavia, chi non vorrà sottostare al pagamento di questa tariffa illegittima dovrà proporre ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, entro gli stretti limiti previsti per l'impugnazione (a differenza dell'opposizione ex art. 615 proponibile innanzi al Giudice di Pace) e sottostare ai tempi medi di decisioni delle cause (dai 3 ai 5 anni).

Chissà, magari in un paese normale ci si poteva aspettare l'annullamento in autotutela di una tariffa ILLEGITTIMA.
In Italia, invece, il paese europeo con la più alta pressione fiscale, una tariffa (o tassa seguendo l'orientamento della Corte) in più o in meno, anche se illegittima, che differenza fa?

Dott. Gennaro Esposito

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