L’usura, in funzione del momento in cui si manifesta, può essere di due tipi: originaria o sopravvenuta.
È originaria se già alla data della stipula il tasso effettivo calcolabile supera i limiti della legge 108 del 1996.
È sopravvenuta se ciò non avviene all’atto della stipula contrattuale, ma si manifesta in un secondo momento, il cui tasso soglia non è noto alla data della firma del contratto, in quanto ancora non pubblicato dalla Banca d’Italia. Si rammenta che la Banca d’Italia pubblica i nuovi tassi soglia ogni tre mesi.

Per capire il fenomeno è indispensabile esaminare la legge n. 24 del 2001 (di conversione del decreto legge 394 del 2000) in simbiosi con la legge n. 108/1996.
La legge n. 24/2001 nasce con un duplice scopo: disciplinare un caso particolare e, nel contempo, essere norma di interpretazione autentica della legge n. 108/1996.

Il caso particolare consisteva nel risolvere un effetto negativo che la drastica caduta dei tassi di interesse della fine degli anni novanta aveva causato. Infatti, l'eccezionale discesa dei tassi di interesse, verificatasi nel biennio 1998-1999, aveva provocato nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, una notevole discrepanza tra la categoria dei mutui a tasso fisso rispetto a quella dei mutui a tasso variabile. Pertanto, il legislatore decise di intervenire e di tutelare i mutuatari che avevano visto diventare i propri mutui a tasso fisso notevolmente più onerosi di quelli a tasso variabile.

In sintesi, la norma trattò i mutui che avevano due ben precise caratteristiche:
1. Essere a tasso fisso
2. Essere vigenti all’entrata in vigore del decreto legge 394/2000, poi convertito nella legge n. 24/2001.

La norma prevedeva la sostituzione, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, del tasso pattuito con un tasso di sostituzione. Tale tasso di sostituzione fu stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno.

Il tasso di sostituzione veniva altresì portato all'8 per cento per i mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La sostituzione di tasso non aveva efficacia novativa, non comportava spese a carico del mutuatario e si applicava alle rate che scadevano successivamente al 2 gennaio 2001.
Quindi, una casistica ben precisa, con un campo di applicazione ben definito.

La legge n. 24/2001 fu anche norma di interpretazione autentica della legge n. 108/1996. Infatti, il primo comma dell’articolo 1 cita che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Quindi, la norma distingue due momenti diversi che vanno messi in relazione tra loro: il momento in cui vengono convenuti, quindi pattuiti, gli interessi e il momento in cui si arriva alla data della relativa pretesa di pagamento. Due date che possono anche essere distanti diversi anni tra loro.

Ora, coniugando questo concetto con quanto indicato all’articolo 1 della legge n. 108/1996, ovvero che l’usura può essere di due tipi, anch’essi caratterizzati dal fatto che sono legati a epoche diverse: a) Chiunque fa pagare oggi (usura pplicata) e b) chiunque fa promettere di pagare nel futuro (usura pattuita), possiamo trarre la ratio del legislatore. Due fattispecie che, come afferma lo stesso articolo 1, sono soggette alle medesime sanzioni, penale e civile.

È ovvio che il legislatore ha inteso regolamentare un unico fenomeno che mette in relazione due momenti differenti. La norma di interpretazione autentica, partendo da due momenti diversi, la pattuizione e la scadenza di pagamento, afferma che gli interessi sono usurari (attenzione: è una affermazione, non dice il contrario) se vengono pattuiti in una data e, dato che non è possibile conoscere i tassi soglia del futuro, se ad una certa data futura si verifica il superamento del tasso soglia di quel momento. Infatti, il legislatore non dice che tali interessi non sono usurari (che sarebbe una negazione) indipendentemente dal momento del pagamento.

Pertanto, se alla stipula di un contratto di mutuo, il tasso effettivo pattuito è inferiore al tasso soglia di quel momento, non significa che tale contratto non possa essere macchiato di usura nel futuro.
È contestabile l’opinione di chi sostiene che la legge n. 24/2001 abbia stabilito che in caso di usura sopravvenuta il tasso extra soglia venga sostituito dal tasso soglia del momento, in quanto la regolamentazione del tasso di sostituzione prevista in tale norma è limitata ai soli finanziamenti a tasso fisso stipulati entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 390 del 2000. In tal caso, per assurdo, resterebbero fuori da tale disciplina i finanziamenti a tasso variabile e tutti quelli stipulati successivamente.

Anche la Cassazione si è espressa riconoscendo la sanzionabilità dell’usura sopravvenuta (Cassazione penale, sezione II, sentenza n. 33331 del 08.09.2011)
Il Tribunale di Trento, ad esempio, ha reso pubblico un documento, datato 2015, a firma del magistrato Rosalia Affinato, la quale afferma che l’usura sopravvenuta è punibile con l’art. 644 c.p. e sanzionata dal secondo comma dell’articolo 1815 codice civile.

A parere di chi scrive, la rilevanza penale dell’usura sopravvenuta dovrebbe essere esclusa, a causa dell’assenza del dolo. Restando in piedi, invece, la sola sanzione di cui all’articolo 1815, secondo comma, del codice civile.

Dott. Gianfranco Senia
Commercialista in Vittoria (RG)

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