La recente sentenza n. 16958 dell’8 maggio 2012, ha esteso al contribuente l'obbligo di vigilare sull' operato del commercialista incaricato di inviare all’ Agenzia delle Entrate la Dichiarazione Iva. Nel caso in esame, infatti, il legale rappresentante di una Società è stato considerato responsabile penalmente dell'omesso versamento anche se spettava al professionista effettuarlo.

La difesa del contribuente si fondava sulla inesistenza del requisito soggettivo del predetto reato ravvisando nell’operato del commercialista un comportamento “colposo e/o negligente” Per i Giudici di Piazza Cavour ,invece, il contribuente non si libera dalla responsabilità se decide di delegare ad un terzo l'inoltro della documentazione all'Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito infatti che “l’affidamento al commercialista del mandato non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto” ribadendo quello che era stato l'orientamento dei due precedenti gradi di giudizio.
Nella sede penale gli Ermellini hanno confermato la condanna per il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 il quale, in materia di reati tributari(la fattispecie concerne l’omessa dichiarazione) enuncia espressamente che “E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
È opportuno far presente però che, se è pur vero che il contribuente è stato ritenuto responsabile per il mancato versamento, allo stesso modo potrà in sede civile vedersi riconoscere un diritto al risarcimento per il danno ricevuto.

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Fabrizia Gaia Postiglione

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