Art. 2055 c.c. - Responsabilità solidale.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.


Qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all’integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato. (Cassazione Civile - Sez. Terza, Sent. n. 12731 del 25.05.2010)


Non di rado accade che la causazione di un sinistro stradale con il coinvolgimento di più veicoli, sia ascrivibile alla condotta di guida colposa concorrente di due o più conducenti.

In tal caso il terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 2055 c.c., potrà indifferentemente rivolgersi a ciascun responsabile (o meglio corresponsabile) civile ed alla rispettiva impresa assicuratrice.
Nella prassi, accade sovente che l’impresa assicuratrice di uno dei responsabili civili, ammettendo in via transattiva una responsabilità ex art. 2054 c.c. del proprio assicurato, offra un importo quale risarcimento “pro quota”.

Orbene in tal caso proprio in virtù della norma in oggetto, risulterà conveniente ed opportuno per il terzo danneggiato citare in giudizio la medesima parte che ha già ammesso, più o meno implicitamente, la propria responsabilità (con il pagamento “pro quota”) al fine di ottenere il residuo risarcimento. Sarà poi cura di questo responsabile civile agire in regresso, o spiegare la chiamata in causa, nei confronti dell’altra parte anch’essa responsabile della causazione del medesimo sinistro.

In tal modo si riduce notevolmente il rischio di citare in giudizio (con richiesta di condanna al risarcimento dei danni) una parte la cui condotta di guida, all'esito del giudizio, potrebbe risultare esente da responsabilità relative al prodursi del sinistro.
Abbattimento del rischio la cui rilevanza va valutata con particolare interesse per i risvolti in termini di possibili condanne alle spese di lite.

Di seguito una possibile formula di atto di citazione ex art. 2055 c.c., con domanda di risarcimento danni derivante da incidente stradale.

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.