E' sempre ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc per accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito preteso con gli estratti di ruolo anche se l'Agente della riscossione prova la notifica della cartella.

Così, definitivamente pronunziando - in accoglimento della domanda attorea - il GdP di Reggio Calabria, con la sentenza nr. 2012 del 09/10/2017.

LA QUESTIONE GIURIDICA
L'attore impugnava i ruoli contenuti negli estratti rilasciatigli da Equitalia e le conseguenti cartelle, tutte relative a contravvenzioni al Codice della strada, contestandone i presupposti per la loro emissione, efficacia, validità, e la loro regolare notificazione, nonché fatti estinti successivi intervenuti alla emissione e presunta notificazione.

In particolare, in ordine alla maturata prescrizione successiva alle asserite notifiche delle cartelle di pagamento, rilevava che, in assenza di un accertamento di natura giudiziale, al quale non può essere equiparata la mancata opposizione alla cartella di pagamento, il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/81, confermato, altresì, dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4574/2015.

L'Agente della riscossione insisteva sull'eccezione di inammissibilità dell'avversa opposizione alla luce dell'ordinanza emessa dalla Cassazione Civile, sez. III, n. 22946/2016, con la quale la S.C. ha negato la possibilità per il contribuente di impugnare l'estratto di ruolo, con contestuale azione di accertamento negativo del debito, qualora la cartella relativa risulti notificata.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE

Proprio in merito alla ammissibilità dell'opposizione proposta si è espresso il Giudice di Pace di Reggio Calabria che ha così precisato: "qualora si contesti la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l'obbligazione di pagamento della somma (ad es, prescrizione), come è nel caso di specie, è ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, formulata con atto di citazione.
Va pertanto dichiarata l'ammissibilità della presente opposizione, regolarmente proposta davanti al Giudice competente per territorio e materia, rispetto alla quale non sussitono termini di decadenza per la sua proposizione
".

Quanto alla sussistenza dell'interessa ad agire, il giudicante ha così statuito: "sussiste l'interesse ad agire in quanto, l'opponente, nell'agire perchè venga dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria avversaria portata nelle cartelle di pagamento impugnate, tende ad evitare tutte le possibili conseguenze di una situazione di fatto illegittima, da cui potrebbero conseguire provvedimenti lesivi del diritto soggettivo. L'opponente tende altresì a chiarire con un provvedimento dell'autorità giudiziaria la sua posizione in ordine alla pretesa creditoria avversaria"

Avv. Maria Luisa Votano
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