Spunti pregevoli, sotto il profilo operativo, ci giungono dalla recentissima sentenza n. 20426/16, depositata lo scorso 11 ottobre dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il caso giunto al vaglio del massimo consesso riguardava l’esatta individuazione dell’organo competente a giudicare su un ricorso avverso una comunicazione d’iscrizione ipotecaria, per mezzo del quale, il contribuente chiedeva, in via principale, la cancellazione della misura cautelare, e, in via del tutto subordinata, la condanna del concessionario della riscossione al risarcimento dei danni materiali e non.

La genesi del processo aveva inizio presso il Tribunale di Cosenza, il quale, ravvisando la propria incompetenza “per materia”, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, ciò, anche e soprattutto alla luce dell’articolo 35, comma 26 quinquies, del decreto legge n. 223 del 04.07.2006, il quale ha ampliato il novero degli atti impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria, inserendo fra questi l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602/73.

A seguito di ciò, veniva proposto ricorso dinanzi la Corte d’appello di Catanzaro, affinché quest’ultima, in riforma della sentenza impugnata, dichiarasse la competenza a decidere del giudice ordinario a scapito di quello fiscale.
Ritenendo l’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria una “mera questione pregiudiziale”, il giudice d’appello statuiva, invece, la piena giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando, a suo parere, il titolo giustificativo posto alla base dell’azione cautelare promossa dal concessionario.
Tale decisione non veniva, però, condivisa, da quest’ultimo, il quale ricorreva in Cassazione proprio al fine di veder riconosciuta la competenza del giudice tributario in favore di quello ordinario.

Ebbene, a dirimere l’opinione contrapposta dei giudici di merito, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte Suprema, le quali, in maniera del tutto ammirevole, hanno delineato il quadro di competenze relativo ad un’impugnazione, come quella in esame, che si estrinseca in una duplice richiesta, quale, appunto, la cancellazione del vincolo ipotecario unitamente alla condanna di Equitalia al ristoro dei danni subiti dal contribuente.

Dopo aver riconosciuto l’errore del giudice d’appello nel ritenere la valutazione della legittimità dell’iscrizione ipotecaria una mera questione pregiudiziale, rinvenendo, al contrario, nella stessa il presupposto logico giuridico per decidere sulla domanda risarcitoria, la Corte Suprema ha statuito il seguente principio di diritto:
“Nel caso di specie non è contestato che i ruoli sottesi all’ipoteca concernono tutti tributi con conseguente giurisdizione del giudice tributario in ordine alla domanda di cancellazione dell’ipoteca per l’asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all’iscrizione ipotecaria.
La decisione sulla condanna alla cancellazione del vincolo, nel caso in cui siano sottesi al gravame crediti tributari, è, invece, preclusa al giudice ordinario.”;
“Invece la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.p.r. n. 602/73, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario.”


Pertanto, qualora il contribuente intendi contestare la fondatezza-legittimità di un provvedimento cautelare notificatogli, volendo chiedere, in aggiunta, il risarcimento dei danni subiti dall’adozione della misura afflittiva nei suoi confronti, deve sempre rivolgersi, inevitabilmente, a due giurisdizioni diverse, una, competente a decidere sulla legittimità della pretesa tributaria sottostante il provvedimento, l’altra, responsabile della decisione relativa alla sussistenza o meno di un danno suscettibile di ristoro patrimoniale.

Dott. Daniele Brancale

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