E' illegittima l'iscrizione d'ipoteca sui beni immobili del contribuente da parte dell'Amministrazione Finanziaria se non preceduta da una comunicazione al contribuente, che, informando lo stesso della prossima applicazione della misura, gli conceda trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

E' quanto statuito dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n.28989 del 4.12.2017.


LA QUESTIONE GIURIDICA
Il ricorrente impugnava una iscrizione ipotecaria effettuata dall'Amministrazione Finanziaria denunciando la mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

LA DECISIONE DELLA CORTE

Da un lato, la Corte precisa che "l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 del d.pr. 29 a) settembre 1973 n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art.50 secondo comma, del d.p.r. n.602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento."

Dall'altro, però, la Corte sottolinea che, ai fini del rispetto del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento, ritenuta anche la natura reale dell'iscrizione di ipoteca che mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità, è necessario che l'Amministrazione avvisi il contribuente al fine di consentirgli, prima dell'iscrizione, di poter presentare osservazioni o procedere al pagamento del dovuto.

La Corte, pertanto, nell'accogliere il ricorso del contribuente, ribadisce il seguente principio di diritto:

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Avv. Gennaro Esposito
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