Successivamente alle sentenze a sezioni unite nn. 26972- 26973 – 26974 – 26975/2008 il Tribunale di Milano provvedeva a rielaborare le tabelle di liquidazione del danno biologico, facendo riferimento al danno non patrimoniale tout court e provvedendo quindi ad un incremento nella monetizzazione della voce di danno.

A seguito della sentenza della Suprema Corte n. 12408/2011 che, con riferimento al danno biologico, ha dichiarato applicabili le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano a tutto il territorio nazionale si potrà ancora liquidare il danno morale quale danno ulteriore rispetto al danno biologico stesso, calcolandolo come quota o frazione del primo?

Una siffatta liquidazione potrebbe portare ad una duplicazione del risarcimento dei medesimi danni?
In altri termini calcolare il danno morale come frazione ulteriore di una voce di danno (biologico) già rielaborata ed incrementata nelle Tabelle milanesi, non significa consentire una doppia liquidazione dello stesso pregiudizio (danno morale)?

Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema Corte - III Civile – con Sentenza n.18641 del 12.09.2011.

Di seguito il quesito posto al giudice di legittimità.
“Dichiari la corte di cassazione se, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva contenente tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato e che, pertanto, è vietato al giudice duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, quale ad esempio il danno morale inteso in senso tradizionale come sofferenza contingente e turbamento dell'animo transeunte”

La Suprema Corte parte dal presupposto che nella fattispecie in esame la congiunta liquidazione del danno biologico e del danno morale sia stata operata in applicazione delle (allora vigenti) tabelle milanesi che, prima della loro rivisitazione all'indomani delle sentenze di questa sezioni unite dell'11 novembre 2008, prevedevano, in base ad un ormai consolidato diritto vivente, la liquidazione del danno morale come frazione del danno biologico salvo personalizzazione.

Tuttavia il giudice di legittimità si spinge ben oltre affermando: “La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”

Ne consegue che a seguito dell’estensione su tutto il territorio nazionale dell’applicazione delle tabelle milanesi i cui importi rivisitati a seguito delle sentenze a sezioni unite nn. 26972- 26973 – 26974 – 26975/2008, risulta a tutt’oggi liquidabile il danno morale quale frazione del danno biologico.

“Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto, operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona”.

Segnaliamo un interessante Sentenza del Tribunale civile di Catania n.26/2012 del 04.01.2012 presente nella sezione Giurisprudenza / Circolazione stradale
Proponiamo di seguito i link alle formule aggiornate con la giurisprudenza quivi segnalata

Atto di citazione - circolazione stradale - pedone - lesioni minore - danno non patrimoniale - personalizzazione della richiesta di risarcimento

Atto di citazione - sinistro stradale - la liquidazione del danno esistenziale dopo la Sentenza Cass. Sez. Unite 26972/2008 - personalizzazione del danno non patrimoniale

Istanza di provvisionale ex artt.5 Legge 102/06 e 147 Cod. Ass.

Atto di citazione - sinistro stradale - controparte targa estera - legittimazione passiva UCI

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.