Il principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione elaborato dalla giurisprudenza statuisce che per il destinatario la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell’atto mentre per il notificante il procedimento notificatorio produrrà effetto sin dalla consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario.
Trattasi di un principio volto alla salvaguardia del diritto di difesa in giudizio, che opera per gli atti processuali.
Sulla scorta di tale principio anche con riferimento all’introduzione della mediazione obbligatoria con riferimento alle cause aventi ad oggetto sinistri stradali e liti condominiali, detta attività conciliativa inderogabile andrà ad applicarsi per i processi instaurati a far data dal 21.03.2012.
In altri termini un processo civile avente ad oggetto il risarcimento di danni derivante da circolazione stradale o liti condominiali se introdotto con citazione notificata sino al 20 marzo non sarà soggetto all’iter di mediazione obbligatoria.
Pertanto la parte che abbia consegnato il relativo atto di citazione all’ufficiale giudiziario sino al 20.03.2012 non incorrerà nell’applicazione del procedimento ex D.lgs. 28/2010 .
Sul punto segnaliamo i tratti salienti dell’ ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 27.12.2011:

«Costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la scissione degli effetti della notifica per notificante e notificando, sicché per qust'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto (ricevimento della raccomandata o decimo giorno dalla spedizione) mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario.

La scissione della decorrenza degli effetti non esclude che il provvedimento notificatorio debba counque perfezionarsi affinchè ne derivino gli effetti, tra cui ovviamente la pendenza della lite che dal perfezionamento della notifica non può prescindere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà.

Le attività che sfuggono al potere di controllo del notificante non possono rilevare ai fini di determinare effetti processuali (quali il rito applicabile), fermo restando che gli effetti si produrranno solo al perfezionarsi del procedimento notificatorio (non potendo comunque aversi litispendenza se poi il procedimento notificatorio non viene completato).»

Stesso principio della scissione del perfezionarsi della notificazione deve applicarsi allorquando in cui la notifica a mezzo posta, venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione:

In caso di notifica a mezzo posta, la notifica di un atto processuale dal lato dell'istante si perfeziona al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio. Detto principio ha carattere generale e trova, pertanto, applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta, venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tale caso sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 4 luglio 2011, n. 5827)

Vale la pena, infine, sottolineare come detto principio operi con riferimento agli atti processuali e non anche agli atti recettizi con effetti sostanziali ai fini dell’interruzione di termini di prescrizione e decadenza, laddove opera, invece, in via prevalente la tutela dell’interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere l’avvenuta interruzione del termine:

La mera consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di accettazione della proposta di alienazione del fondo rustico non è idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto di riscatto spettante all'affittuario, essendo a questo fine necessario che l'atto sia giunto a conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto, atteso che non ricorre in tal caso l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa in giudizio posto a base del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, proprio degli atti processuali, e che è necessario tutelare l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito. (Cass. civ. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15671).

Avv. Stefano Salerno

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