Il contratto preliminare di vendita di un immobile non è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.

E' quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.2312/19 pubblicata in data 28 gennaio 2019.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Venezia, confermando la sentenza del Giudice di primo grado, aveva dichiarato l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. di un preliminare di vendita di immobile, ritenendolo sottoponibile ad azione revocatoria in ragione degli effetti della trascrizione dell'atto.

La Corte, invece, cassa la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, sul presupposto che il contratto preliminare di vendita, non producendo effetti traslativi, non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio.

La Corte, pertanto, afferma il seguente principio di diritto:
" il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti."

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