Fra gli emendamenti al ddl bilancio 2018, c. d. Finanziaria, presentati in Commissione Bilancio della Camera, desta indubbiamente scalpore quello relativo all’introduzione di una norma, all’interno dello Statuto dei Diritti del Contribuente, che sancisce una volta per tutte l’obbligo generalizzato per l’Amministrazione finanziaria di confrontarsi preventivamente con il contribuente prima di procedere all’emissione di qualsiasi tipologia di atto impositivo.

L’emendamento, più nello specifico, suggerisce di introdurre nel testo della manovra un nuovo comma, il 45-bis, laddove è previsto che:
• Dopo l’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:
Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale).

1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 56 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.
  2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
  3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo é specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.


Se l’emendamento dovesse trovare parere favorevole, si introdurrebbe, dunque, per la prima volta nel nostro ordinamento tributario, l’obbligo indiscriminato per l’amministrazione finanziaria di invitare il contribuente, potenziale destinatario di un atto di accertamento, a fornire le proprie ragioni prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento lesivo della sfera giuridico – patrimoniale.
Con ciò, di fatto, mettendo definitivamente la parola fine ad una questione che ormai da tempo attendeva di trovare la propria, necessaria, certezza.


Dott. Daniele Brancale
Tributarista – Difensore Tributario
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