E' illegittimo l'avviso di addebito emesso dall'INPS qualora questo sia fondato su un avviso di accertamento reddituale dell'Agenzia delle entrate impugnato dal contribuente in Commissione Tributaria e dunque non ancora definitivo. E' quanto ha statuito il Tribunale di Catania sez. Lavoro con sentenza n. 1345 del 22.03.2019.

Nella fattispecie all'esame del Giudicante, l'INPS aveva emesso avviso di addebito per contributi a percentuali fondato sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate con avviso di accertamento reddituale. Il contribuente opponeva l'avviso di addebito rilevandone l'illegittimità in quanto emesso in assenza di un accertamento definitivo ed eccependo la violazione dell'art. 24 comma 3 del DLGS 46/1999 secondo cui: "se l'accertamento effettuato dall'Ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice".

Il tribunale di Catania ha accolto le doglianze di parte ricorrente con la seguente motivazione: "La norma stabilisce che, quando una pretesa contributiva trae origine da un verbale di accertamento ispettivo ovvero da un accertamento dell'Agenzia delle entrate, come nel caso a mano, non può essere disposta l'iscrizione a ruolo prima di una pronuncia del giudice che ne accerti in tutto o in parte la fondatezza."

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