Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute sul concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.p.c. (L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza)

Nella sentenza n.17989/16, la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte era la seguente: "Se sia applicabile l'art. 1182 c.c. comma terzo qualora nel contratto non risulti predeterminato l'importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall'attore nell'atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria".

L'ordinanza di rimessione della Sesta Sezione evidenziava l'esistenza di due contrastanti orientamenti.

Secondo il primo orientamento, ove la somma di danaro oggetto dell'obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza; tesi sostenuta da Cass. 22326/2007.

Per un secondo orientamento, il forum destinatae solutionis previsto dal terzo comma dell'art. 1182 è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. A sostenere questo secondo orientamento, Cass. 7674/200, 12455/10, 10837/11.

La Corte precisa preliminarmente che il contrasto non riguarda il requisito della liquidità; difatti, è pacifico che le obbligazioni pecuniarie "portabili", ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c., sono soltanto quelle liquide, liquidità che sussiste anche nel caso in cui l'ammontare del credito può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od operazioni ulteriori.

Ininfluenti sono anche le eventuali eccezioni del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, perchè il principio stabilito dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore "è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per determinare la competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sui quali perciò non influisce la fondatezza o meno della domanda".

La Corte, in risposta al quesito, risolvendo il contrasto e sostenendo la tesi tradizionale, ha formulato il seguente principio di diritto:
"Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n.3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c."

Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com

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