Nel caso in cui l'interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, abbia allegato all'istanza l'autocertificazione dei redditi prodotti all'estero che sostituisce quella dell'autorita' consolare competente, egli si trova già nelle condizioni di godere del gratuito patrocinio senza che occorra una ulteriore produzione documentale.

E' quanto stabilito, conformemente a numerosi precedenti in materia, la Corte di Cassazione con sentenza numero 53557 dell'8 novembre 2017.

LA QUESTIONE GIURIDICA
La questione origina dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un cittadino extracomunitario in un giudizio penale conseguente al mancato deposito della certificazione reddituale dell'autorità consolare di cui all'articolo 79 co. 2 d.P.R 115/2002. Il Presidente delegato presso la Corte d'Appello di Genova rigettava con ordinanza l'opposizione proposta dal cittadino extracomunitario avverso il provvedimento di revoca.

Veniva proposto ricorso in Cassazione contestando la lettura della norma operata dal giudicante, rilevando che la revoca del beneficio era conseguente al mancato deposito della certificazione dell'autorità consolare di cui all'articolo citato, laddove l'ammissione era avvenuta sulla scorta della sola autocertificazione rilevando che l'art. citato non prevede alcuna causa di inammissibilità dell'istanza a causa della mancata produzione della certificazione consolare circa il reddito del cittadino extra comunitario richiedente,

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Suprema Corte ha accolto il ricorso richiamando l'art. 94 dello stesso d.P.R., che disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all'art. 79 co. 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea (comma 2, con riferimento all'art. 79 co. 2), a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell'interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Nel caso oggetto del giudizio, si legge nella sentenza, "l'istanza presentata dall'imputato straniero detenuto non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all'estero, ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta (cfr. sez. 4 n. 17003 del 15/01/2009, Rv. 243477). In quella sede, peraltro, questa Corte ha precisato che ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non può essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, tale tardiva produzione non avendo carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva".

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