Pubblichiamo il comunicato di proclamazione dello sciopero dei Giudici di Pace dal 6 all'11 giugno.



Oggetto: Proclamazione dell’astensione nazionale dalle udienze dei Giudici di Pace dal 6 all’11 giugno 2016

Avendo vanamente esperito le procedure di raffreddamento previste dall’articolo 7 del Codice di autoregolamentazione per l’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie nel comparto degli uffici del giudice di pace di cui alla lettera del 17 maggio 2016, ed avendo preso atto del comportamento lesivo od omissivo del Ministro della Giustizia, malgrado gli impegni assunti nel corso degli incontri avuti con le organizzazioni di categoria (da ultimo, il 1° dicembre 2015), e del Presidente del Consiglio dei Ministri a danno della categoria in materia di corretta amministrazione della Giustizia, di garanzie di indipendenza del giudice, di riconoscimento dei più elementari diritti di lavoro (previdenza, equo compenso, continuità sino all’età pensionabile, tutela della maternità e della salute…), di osservanza dei precetti fondamentali statuiti dalla Costituzione e delle principali Istituzioni Europee (Commissione Europea, Consiglio d’Europa e Corte di Giustizia Europea) e Mondiali (O.N.U.);

considerato che, ai sensi dell’articolo 6, lettera b), del richiamato codice di autoregolamentazione, a nulla osta il contemporaneo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative, essendo interessato dal voto meno del 30% dell’elettorato, sia che si consideri l’elettorato nella sua interezza, sia che si considerino solo gli elettori aventi la residenza in Italia;

con la presente l’Unione Nazionale Giudici di Pace e l’Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, quali organizzazioni rappresentative della magistratura di pace, proclamano lo sciopero nazionale dei giudici di pace dal 6 all’ 11 giugno 2016.

Le scriventi organizzazioni, premesso che:


la magistratura ordinaria, alla quale la magistratura di pace appartiene a pieno titolo, costituisce un ordine unico, investito di funzioni e poteri equivalenti; non esiste una giustizia onoraria, semmai una Giustizia che funziona ed una giustizia che non funziona; i giudici di pace chiedono il rispetto della Costituzione, nonchè delle raccomandazioni e decisioni delle più alte Istituzioni Internazionali (Organismo delle Nazioni Unite, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Commissione Europea e Corte di Giustizia Europea), alla luce delle quali la Giustizia, in qualsiasi grado e da chiunque espletata, esige, al fine di garantire l’imparzialità e professionalità del giudice, a tutela dei cittadini che vi accedono, il riconoscimento a tutti magistrati dei diritti fondamentali della continuità del servizio sino all’età pensionabile, di un trattamento economico adeguato, delle tutele previdenziali ed assistenziali, delle garanzie ordinamentali di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice;

DENUNCIANO quanto segue:

A) in data 29 aprile 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99, la legge 28 aprile 2016, n. 57, di “delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace”, senza, peraltro, che il Ministro della Giustizia Orlando abbia tenuto fede all’impegno assunto nel dicembre 2015 di ascoltare le organizzazioni di categoria prima della sua approvazione definitiva in Parlamento; tale legge si appalesa come altamente lesiva dei diritti dei giudici di pace e dei principi di indipendenza del giudice e di autonomia degli uffici; in particolare:

Tutte le istanze di categoria, pur fatte tempestivamente pervenire ai competenti organi governativi, sono state respinte, su parere negativo del Governo, malgrado la presentazione, sia in Senato che alla Camera dei Deputati, da parte di tutte le forze politiche, ivi compresi senatori e deputati appartenenti ai partiti di maggioranza, di numerosi emendamenti che miravano a rendere il testo di riforma compatibile con il dettato costituzionale e con la vincolante normativa comunitaria sul lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale;
Di preciso, con una disposizione manifestamente lesiva del principio comunitario di non discriminazione è stato previsto che tutti i futuri oneri contributivi ricadano sui magistrati onorari;
Con altra disposizione, parimenti lesiva del principio comunitario “pro rata temporis” (vedasi sentenza della CGE cd. O’ Brien del 1° marzo 2012), è stata conferita una delega in bianco al Governo sulla determinazione dei compensi dei magistrati onorari e di pace, vincolandola agli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 1362, già indiscriminatamente abbassati dalla legge di stabilità 2016, malgrado il parere contrario della Commissione Giustizia del Senato, ed assolutamente insufficienti a garantire una retribuzione decorosa ai magistrati onorari e di pace;
Con ulteriore disposizione, sempre lesiva del principio comunitario di non discriminazione, è stato abbassato ulteriormente il limite di età dei giudici di pace e di tutti gli altri magistrati onorari in servizio a 68 anni, malgrado le rassicurazioni in senso contrario del Ministro Orlando, peraltro rese pubbliche sul sito internet del suo Dicastero, così ponendo i magistrati medesimi nell’impossibilità di raggiungere l’età pensionabile, attualmente fissata in 70 anni sia per i magistrati di carriera che per gli avvocati;
Con una disposizione immediatamente precettiva (articolo 5 della legge) è stato conferito ai presidenti di Tribunale il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace, in aperta lesione dei principi costituzionali di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice, peraltro omettendo di prevedere disposizioni per la fase transitoria, così ponendo da subito i capi dell’ufficio nell’impossibilità di garantire l’ordinata transizione dall’attuale assetto organizzativo degli uffici, diretti dai giudici di pace coordinatori, referenti e delegati, al nuovo regime di direzione dei Presidenti di Tribunale, che potrà avvalersi nell’esercizio dei suoi poteri solo di magistrati di carriera, con tutti i gravissimi disservizi che già si stanno registrando sul territorio nazionale e che aumenteranno nei prossimi mesi;
Il restante testo della contestata legge di riforma presenta ulteriori e numerosi aspetti di assoluta criticità, quali, in via meramente esemplificativa: a) l’incostituzionale potere dei magistrati professionali di impartire direttive ai magistrati onorari nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in aperta violazione dell’articolo 101 Costituzione; b) la previsione, parimenti incostituzionale, di retrocessione, dopo il primo quadriennio, dei giudici di pace in servizio ai compiti, di natura prevalentemente amministrativa e di sostegno, conferiti ai magistrati applicati nell’ufficio del processo, applicazione che potrà avvenire anche senza consenso del magistrato onorario, al pari delle applicazioni e dei trasferimenti di ufficio (violazione, in quest’ultimo caso, del principio costituzionale di inamovibilità del giudice); c) la previsione di licenziamento in tronco, mascherato sotto l’eufemismo della dispensa d’ufficio, dei magistrati onorari che per cause di forza maggiore (gravidanza, grave malattia) dovranno assentarsi dall’ufficio per 6 mesi; d) l’incostituzionale potere consultivo obbligatorio conferito ai Consigli degli ordini degli avvocati in sede di procedure di conferma, in aperta violazione delle disposizioni previste dagli articoli 101 e seguenti della Costituzione su indipendenza del giudice ed autogoverno della magistratura.
B) in data 16 maggio 2016 è stato presentato ed approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante la “disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”; anche tale decreto legislativo, attualmente all’esame delle Commissioni Giustizia di camera e Senato e del Consiglio Superiore della Magistratura per gli obbligatori pareri, pur nel dare parzialissima attuazione alla legge delega, limitatamente agli aspetti urgenti relativi alla proroga dei magistrati onorari in servizio, alla regolamentazione delle procedure di loro conferma per il primo dei quattro mandati quadriennali ed alla composizione ed elezione delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, presenta ulteriori aspetti critici ed incostituzionali che ledono i diritti della magistratura onoraria e di pace e le prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura:

Il decreto legislativo non riconosce, da subito, i quattro mandati quadriennali previsti dall’articolo 2, comma 17, della legge delega; al contrario, lo schema attualmente all’esame delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e del CSM per gli obbligatori pareri, disciplina esclusivamente il primo dei quattro mandati quadriennali, restando incerta, allo stato, l’effettiva attuazione della delega conferita;
In violazione degli articoli 101 e seguenti della Costituzione, il Governo, esautorando il Consiglio Superiore della Magistratura dalle sue prerogative costituzionali, eccedendo dalla delega conferitagli dall’articolo 2, comma 17, della legge 57/2016, anzichè riconoscere la proroga dei giudici di pace e dei magistrati onorari in servizio sino alla definizione delle procedure di conferma, ha direttamente provveduto a confermare, in via anticipata, i predetti magistrati onorari, limitandosi a subordinarla alle valutazioni successive di professionalità dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura;
In violazione dell’articolo 18-bis del decreto legge 83/2015, che ha fissato in 70 anni il limite di età, già conferendo la proroga nelle funzioni sino al 31 dicembre 2016, il Governo, sempre eccedendo dalla delega conferita dall’articolo 2, comma 17, della legge 57/2016, che stabilisce il contestato nuovo limite di età a 68 anni solo a partire dalla prima conferma dei magistrati onorari in servizio deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa valutazione di professionalità da parte delle sezioni autonome del Consiglio Giudiziario, ha stabilito l’entrata in vigore del limite di età di 68 anni già a partire dal 1° giugno 2016;
In violazione dei diritti costituzionali inviolabili di voto e di godimento delle ferie, il Governo ha fissato nell’ultima settimana di luglio le date per le elezioni dei componenti delle sezioni autonome del Consigli Giudiziari, pur non sussistendo alcuna ragione di urgenza per i motivi già sopra evidenziati (proroga nelle funzioni dei magistrati onorari di servizio dissimulata in una fittizia ed incostituzionale conferma del primo mandato quadriennale), così ponendo i giudici di pace che nel periodo di agosto verranno ricompresi nei turni di servizio e che hanno programmato, per tali ragioni, le ferie a fine luglio nell’impossibilità di esercitare il diritto di voto ovvero di godere delle ferie;
In violazione dell’articolo 3 della Costituzione, e del principio di ragionevolezza ad esso sotteso, il Governo, nel determinare la composizione delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, ha semplicemente confermato il numero di componenti magistrati onorari giudicanti già oggi previsto nelle sezioni autonome relative ai giudici di pace, senza tenere in alcun conto della circostanza che, a seguito dell’accorpamento dei magistrati onorari di tribunale ai giudici di pace, mediante l’adozione della nuova e inconsistente denominazione di giudici onorari di pace, che già ha suscitato ilarità nella stampa e presso tutti gli addetti alla Giustizia, il numero dei magistrati onorari giudicanti è raddoppiato, e, secondo elementari nozioni di logica, avrebbe dovuto essere raddoppiato il numero dei componenti nelle sezioni autonome dei consigli giudiziari, anche in considerazione dell’enorme mole di lavoro che tali nuovi organi di autogoverno della magistratura, a livello distrettuale, dovrà sbrigare, con un aumento delle competenze calcolabile prudenzialmente in non meno del 500% delle attuali pratiche assegnate alle sezioni autonome.
In conclusione, non possiamo che rilevare, con disagio e fermo disappunto, che il Ministro della Giustizia Orlando ha disatteso ogni parola data, facendo approvare una legge delega di riforma della magistratura cd. onoraria che va esattamente nella direzione opposta da quanto promesso negli incontri, di mera facciata, avuti negli ultimi due anni con le organizzazioni di categoria ed elaborato in occasione delle elezioni politiche del 2013 come programma elettorale del suo stesso partito di appartenenza.

Tale volontà mortificatrice del Ministro Orlando e del Governo appare ancor più incomprensibile alla luce dei dati statistici di efficienza degli uffici divulgati dal Ministero della Giustizia, sia in sede di censimento della Giustizia civile e penale, sia in sede di relazione al Parlamento dello stato della Giustizia nel gennaio del corrente anno, i quali evidenziano che i giudici di pace trattano già oggi oltre il 30% del contenzioso civile (lavoro destinato ad aumentare vertiginosamente con il conferimento ai Giudici di Pace delle nuove competenze previste dal comma 15 dell’articolo 2 della legge n. 57/2016) e, unico esempio virtuoso in Italia, garantiscono una durata media dei processi civili e penali ben inferiore ad un anno (10 mesi), con un numero medio di circa 1.000 (mille) procedimenti civili e penali definiti da ciascun singolo giudice di pace.

Aggiungasi, alfine, che, nelle more da parte del Ministro della Giustizia Orlando di attuazione dell’articolo 2, comma 1-bis, d.l. 192/2014, malgrado il termine per la rideterminazione della geografia giudiziaria degli uffici del Giudice di Pace sia stato prorogato sino al 31 maggio 2016, centinaia di Comuni, molti in consorzio fra loro, sono ancora in attesa di avere il nulla osta definitivo per la riapertura di numerose sedi soppresse del Giudice di Pace, con relativa lesione dei diritti dei cittadini interessati.

Per tali ragioni gli organi deliberanti delle scriventi organizzazioni hanno deciso la proclamazione dello sciopero dal 6 all’ 11 giugno 2016 e la prosecuzione delle azioni di protesta nel caso in cui il Governo ed il Ministro della Giustizia non modifichino radicalmente l’attuale posizione lesiva non solo dei diritti fondamentali dei giudici di pace, ma anche delle garanzie approntate dalla Costituzione a tutela dei cittadini e delle imprese che accedono al servizio Giustizia.

L’Unione Nazionale dei Giudici di Pace e l’Associazione Nazionale dei Giudici di Pace manifestano il grave disagio della categoria per essere costretta, dinanzi al comportamento lesivo ed omissivo del Ministro della Giustizia e del Governo, a ricorrere a reiterate e prolungate astensioni per rivendicare l’adeguamento della condizione dei giudici di pace ad elementari e fondamentali principi di diritto costituzionale, comunitario ed internazionale, preordinati a garantire l’indipendenza, imparzialità e professionalità dei giudici e finalizzati ad assicurare ai cittadini l’effettività della tutela giurisdizionale dei loro inviolabili diritti.


Roma 24 maggio 2016

Gabriele di Girolamo
(Presidente Angdp)

Maria Flora Di Giovanni
(Presidente Unagipa)

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