La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

E' quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.23040/19 pubblicata in data 17 settembre 2019.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di L'Aquila, riformando la pronuncia del Giudice di primo grado, aveva ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi iniziava a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Presentava ricorso in Cassazione il contribuente (architetto) e, tra i vari motivi, censurava la sentenza impugnata per: "violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 cod.civ. in combinato disposto con l'articolo 3 L. 335/1995 . Con il motivo, proposto in via gradata, si censura la sentenza d'appello per avere respinto la opposta eccezione di prescrizione, fissando il dies a quo del quinquennio della prescrizione senza considerare che già al momento di scadenza del versamento degli acconti IRPEF ( novembre 2007 per i contributi 2007 e novembre 2008 per i contributi relativi al medesimo anno ) l'INPS avrebbe dovuto calcolare almeno una quota dei contributi e che, comunque, il termine finale di scadenza per il pagamento era fissato: per i redditi dell'anno 2007 al 16 giugno 2008 e per i redditi dell'anno 2008 al 16 giugno 2009 laddove la interruzione della prescrizione:
- per l'anno 2007 era avvenuta con raccomandata ricevuta il 22 giugno 2013, a termine decorso ;
- per l'anno 2008 era avvenuta con raccomandata del 17.6.2014 mai consegnata validamente.


La Corte ha accolto il motivo, cassando la sentenza impugnata, e, riportandosi al precedente della sezione lavoro (sentenza 31/10/2018, n.27950), ha affermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Tale principio supera l'opposto orientamento enunciato dalla Corte con ordinanza del 20.4.2016 nr. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La Corte, inoltre, precisa che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Inoltre, fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo ai fini del decorso della prescrizione al primo termine di versamento.

Invece, alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro.

Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com

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