Di notevolissimo rilievo le conclusioni che ci pervengono dalla decisione della CTR Sardegna, n. 36/2018, depositata il 22 gennaio scorso, resa a seguito dell’impugnazione, da parte di un contribuente sardo, del fermo amministrativo apposto sul proprio veicolo ad opera di Equitalia Sardegna Spa.
Misura cautelare che il concessionario della riscossione adottava in virtù della previsione normativa di cui all’art. 76 del D.p.r. n. 602/73, il quale, al comma 1, testualmente prevede che: “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.”.

In relazione a ciò, al fine di centrare appieno il significato della pronuncia in rassegna, è doveroso però precisare, fin da subito, come la norma testé richiamata fa capo ad un testo normativo, quello del D.p.r. n. 602/73, che, si badi bene, è rubricato: Disposizioni sulla Riscossione delle imposte sul reddito.
Ragion per cui, le misure cautelari in esso contenute, stando al tenore letterale della rubrica appena evidenziata ma soprattutto all’intento specifico del Legislatore, dovrebbero servire a garantire la riscossione ed il recupero di debiti afferenti esclusivamente al mancato pagamento di imposte sui redditi.

Principio, quello appena esposto, sovente disatteso da parte dei competenti organi dell’agente della riscossione, i quali, nella stragrande maggioranza dei casi, finiscono per utilizzare gli strumenti disciplinati dal summenzionato testo normativo anche per recuperare l’omesso versamento di contributi previdenziali e di tributi diversi da quelli che colpiscono la produzione del reddito.
Fortuna, però, che in alcuni casi le Commissioni tributarie adite fanno corretta applicazione della volontà legislativa, censurando le azioni del concessionario che non si pongono in perfetta aderenza alla stessa.

E questo è il caso della Commissione tributaria regionale della Sardegna, che ha riconosciuto l’illegittimità di un fermo amministrativo proprio al seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione in merito alle cartelle (sottostanti al fermo) non attinenti a debiti tributari.
In altri termini, è accaduto che il Collegio d’appello sardo, dopo aver conclamato la propria incompetenza a giudicare sulla legittimità di atti non rientranti nella propria giurisdizione giacché non riferiti a pretese tributarie, ha statuito per la nullità del fermo amministrativo impugnato proprio in virtù dell’ingiustificata sproporzione che si era venuta a creare fra il credito garantito dal blocco dell’autovettura e l’importo del debito “tributario” richiesto con la notifica del provvedimento cautelare.

Per i Giudici isolani, infatti: “..a seguito invero della dichiarazione del difetto di giurisdizione, gli importi complessivi portati dalle cartelle tributarie non assommano ad un importo sufficiente per giustificare il fermo dell’autovettura del contribuente.
La misura cautelare infatti - proseguono – deve essere proporzionata al valore del debito tributario, anche alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza sul punto, e non pare a questo Collegio che il residuo debito erariale sia di importo tale da giustificare la privazione del diritto di proprietà sul bene del contribuente.
Il fermo impugnato pertanto merita annullamento.”


Dott. Daniele Brancale
Tributarista – Difensore Tributario
www.danielebrancale.it

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