Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze giuridiche, sostanziali e processuali, della cancellazione di una società dal registro delle imprese, appare finalmente composto. Pacifico è il principio per il quale, a seguito della riforma del diritto societario, l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società abbia efficacia costitutiva.

L’art. 2495 c.c. così come riformato, ha introdotto la regola secondo cui: la società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese, senza che la stessa possa considerarsi più, in alcun modo, ancora vivente, e nonostante la presenza di eventuali rapporti ancora pendenti e non liquidati.

Pertanto, poiché con la cancellazione la società si estingue, i creditori insoddisfatti possono rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro dolo o colpa.
A tale traguardo sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010.

Tali pronunce hanno infatti chiarito che: “Con la cancellazione dal Registro delle imprese, per le società, anche quelle di persone, si determina l'estinzione della stesse con effetto retroattivo e con conseguente nullità di eventuali atti di accertamento emessi nei confronti delle stesse.

Secondo i Giudici della Suprema Corte: “pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati, anche se perdurino rapporti o azioni di cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali.(C.Css. SS. UU., n. 4062/2010)

La cancellazione-estinzione della società ha come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società nonché la preclusione per l'Ufficio di emanare o notificare atti impositivi, o, anche solo istruttori (inviti a comparire; P.V.C., ecc.), nei confronti di un soggetto estinto e che più non esiste, con la conseguenza che gli atti comunque così emanati e notificati sono giuridicamente inesistenti e privi di ogni giuridico effetto.

Al dettato delle Sez.Unite della Suprema Corte si è uniformata la giurisprudenza tributaria successiva. Si veda a tal proposito la sentenza n. 88 del 4/06/2010 della Comm.Trib.Prov. di Reggio Emilia che in estratto si riporta:
“Applicando i suddetti principi (C.Css. SS. UU., n. 4062/2010), alla fattispecie in giudizio può dunque affermarsi che:
1- la CE. S.a.s. al momento della notifica degli atti impugnati era/è società estinta;
2- la stessa non era/è più soggetto giuridico;
3- gli atti alla stessa notificati ed impugnati sono stati emessi a carico di un soggetto inesistente;
4- gli stessi, pertanto, sono atti nulli;
5- gli atti notificati al socio Le.Al.Ac. sono nulli essendo la diretta conseguenza di altri atti nulli;”.

Sul punto, appare doveroso richiamare anche la sentenzan.80/09/2011 della Comm.Trib.Proviciale di Catania, che statuendo su un caso analogo a quello oggetto dell'odierno esame così recita: “La Commissione...ritiene meritevole di accoglimento l'avanzata eccezione pregiudiziale della società. Infatti, la cancellazione della Società avvenuta in data ….ne comporta l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti, per cui il provvedimento emesso dall'Ufficio è da considerarsi, allo stato attuale, giuridicamente inesistente e privo di ogni effetto giuridico e cio' comporta la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell'oggetto e del soggetto, dal momento che nei confronti di quest'ultimo non è possibile configurarsi alcun fenomeno successorio.

Da ultimo, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha fatto propri i principi sopra richiamati, con la sentenza 79/08/2011 depositata il 15.06.2011 che in estratto si riporta:
"Va precisato a chiare lettere che, con l'estinzione della società non si apre alcuna successione, nè a titolo universale, nè a titolo particolare. Ciò perchè non vi sono eredi della società: tali non sono sicuramente i soci, tanto meno possono essere gli ex amministratori ed ex liquidatori e, pertanto, nei confronti di costoro neppure può configurarsi una successione a titolo particolare,
Nè i soci nè i liquidatori, infatti, sono aventi causa della società estinta.
Non può non essere sottolineato il fatto che con l'esperimento dell'onere pubblicistico presso il registro delle imprese di cui all'art. 2312 c.c., l'atto intestato al soggetto giuridico estinto è da ritenersi nullo in re ipsa, altresì determinando, nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere.
Rileva ancora questo Giudice che l'ultimo legale della società sopraccitata non può comunque essere considerato responsabile nei confronti dell'amministrazione finanziaria, quest'ultima non vantando alcun titolo nei confronti della società ( Omissis) sas, al momento della cancellazione dal registro delle imprese.
Và da sè che l'atto impugnato è nullo, e come tale deve essere consederato"

Dott. Alfio Gambino - Dirittofiscale.com

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