Le sentenze pubblicate nel sito DirittoItaliano.com durante la quarta settimana di novembre
LAVORO E PREVIDENZA
Tribunale Trapani sez. lavoro -Sentenza 480/2020 del 19.11.2020
In materia d'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate.
Tribunale Palermo - Sez. Lavoro - Sentenza n. 3570/2020 del 20.11.2020
Il distacco del lavoratore dalla piattaforma Glovo è qualificabile come allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro senza motivazione scritta e, pertanto, come licenziamento orale, e come tale inefficace.
TRIBUTARIO
Corte di Cassazione 6 - Sentenza 27181 del 27.11.2020
In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 23193/2020 DEL 25.11.2020
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del PVC, salvo casi di particolare e motivata urgenza, che non possono individuarsi nell'imminente scadenza del termine decadenziale.
Commissione Tributaria Regionale Lazio 2 - Sentenza 3449 del 12.11.2020
Il vincolo di inedificabilità assoluta, il quale provenga dal Piano di Assetto Idrogeologico, sopravvenuto al PRG e prevalente su quest'ultimo, che non si limiti quindi semplicemente a condizionare le possibilità di edificazione, ma le azzeri completamente, innovando radicalmente la previsione dello strumento urbanistico, non può non assumere rilievo ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo IMU.
PENALE
Corte Costituzionale - Sentenza 248 del 25.11.2020
Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime; ma è opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente..
Corte di Cassazione 5 - Sentenza 33138 del 25.11.2020
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016.
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 248 DEL 25.11.2020
Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime; ma è opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente.
Corte Costituzionale Sentenza n. 253 del 26.11.2020
Va dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 702-ter, 2 comma, ultimo periodo, del cpc, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.
Orazio Esposito
Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email