Segnaliamo sul punto formula di comparsa di costituzione e risposta in appello - interruzione della prescrizione diritti di credito e diritti potestativi - vizi del bene compravenduto - artt. 130 e segg. Cod. Cons.

Riportiamo una rassegna di giurisprudenza di legittimità riguardo l’operatività dell’art. 2943 comma 4 c.c., ossia l’ambito di applicazione dell’interruzione della prescrizione mediante “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”.
La prassi vede un uso generalizzato del consueto atto di diffida/messa in mora a mezzo di piego raccomandato con avviso di ricevimento con lo scopo di interrompere il termine di prescrizione previsto dalla legge.
Orbene esistono diritti il cui esercizio va necessariamente attivato con l’introduzione della domanda giudiziale ex art. 2943 comma 1 c.c., senza che si possa invocare l’efficacia interruttiva della prescrizione di un atto di diffida o messa in mora del debitore.
In altri termini la Suprema Corte, con orientamento granitico, ha affermato:

"Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riguardo all'azione proposta dal lavoratore subordinato per l'annullamento delle dimissioni comunicate al datore di lavoro, aveva ritenuto inidoneo ad interrompere il corso della prescrizione l'atto del difensore del dipendente volto a sollecitare una soluzione transattiva di una futura controversia). (Rigetta, Trib. Bologna, 07/03/2005" (Cass. civ. Sez. lavoro, 21 dicembre 2010, n. 25861)



Mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui. Ne consegue che per l'azione di annullamento del contratto di vendita (nella specie, di cessione di quote di società a responsabilità limitata) la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.. (Cassa con rinvio, App. Torino, 21/09/2004) (Cass. civ. Sez. II, 16 dicembre 2010, n. 25468)




In tema di revocatoria fallimentare, nel regime antevigente applicabile "ratione temporis", la prescrizione del diritto potestativo all'azione revocatoria, può essere interrotto unicamente con l'esercizio dell'azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora ma l'effetto interruttivo rimane fermo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio, non rilevando a tale specifico fine la rilevata natura costitutiva dell'azione. (Fattispecie relativa ad azione revocatoria formulata come domanda riconvenzionale in un giudizio, successivamente estintosi, di opposizione allo stato passivo). (Rigetta, App. Palermo, 31/03/2004) (Cass. civ. Sez. I, 6 agosto 2010, n. 18438)


La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall'art. 1492 cod. civ. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo , a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell'azione - fissata in un anno dall'art. 1495, terzo comma, cod. civ. - può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, primo comma, cod. civ., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi. (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 13 Ottobre 2005) (Cass. civ. Sez. II Sent., 27 settembre 2007, n. 20332)



Il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita di cosa altrui proposta dal compratore in buona fede, che, al momento della conclusione del contratto, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore (art. 1479 c.c.) non può essere interrotto con un atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c., quarto comma, in quanto quest'ultima norma è applicabile ai diritti di credito, non anche ai diritti potestativi, qual'è quello esercitato con la succitata azione, rispetto al quale sussiste una situazione di mera soggezione, non già un obbligo, del controinteressato. (Cass. civ. Sez. II, 3 dicembre 2003, n. 18477)

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