E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

Di seguito evidenziamo le principali norme che interessano il settore legale.

La misura principale del Decreto è contenuta nell'articolo 1, rubricato "Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese".
La misura consiste nella concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020 in favore degli istituti di credito per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Tale misura, come specificato al comma 1, include anche "i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA".

La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi, per un importo non superiore al 25% del fatturato annuo del 2019.
Il comma 12 precisa che l'efficacia della misura è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.


L'articolo 5, rubricato "Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14", rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa al 1° settembre 2021.

L'articolo 6, rubricato "Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale", prevede che, dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli del codice civile 2446 (Riduzione del capitale per perdite), commi secondo e terzo, 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite), commi quarto, quinto e sesto, 2482-ter (Riduzione del capitale al di sotto del limite legale).

Inoltre, per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

L'articolo 9, rubricato "Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione", prevede, al comma 1, la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

L'articolo 10, rubricato "Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza". prevede l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

L'articolo 11, rubricato "Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito", prevede la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto.
Inoltre, i protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile non sono trasmessi alle Camere di Commercio o, se già pubblicati, sono cancellati d'ufficio.

L'articolo 36, rubricato "Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare", prevede la proroga della sospensione dei termini processuali e delle udienze prevista dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 dal 15 aprile all'11 maggio.



Il testo del Decreto liquidità

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