In data 9 aprile è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato."

Il c.d. Decreto Scuola adotta misure anche in tema di svolgimento degli esami per l'abilitazione alla professione forense e per lo svolgimento del tirocinio professionale.

L'articolo 5, rubricato "Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia", prevede che "Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero. "

Il richiamato comma 5, primo periodo, dell'art. 87 del D.L. 18/20, prevede la sospensione per sessanta giorni dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.

In pratica, al momento sono state sospese le procedure degli esami di abilitazione per sessanta giorni, consistenti allo stato nella correzione degli scritti per l'accesso all'esame orale

All'articolo 6 vengono adottate le misure urgenti per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti.

Al comma 3 viene previsto che il semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza, sia da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze previste.
E' inoltre ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini all'interno degli uffici giudiziari.

Il testo del Decreto Scuola

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