Una recentissima pronuncia della suprema corte avente ad oggetto il c.d. danno differenziale, chiarisce ove necessario, la totale autonomia del rapporto danneggiato – impresa assicuratrice rispetto alle eventuali liquidazioni di danno da quest’ultima effettuate nei confronti dell’INAIL.

«Con riguardo al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale , il pagamento all'Inail non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto, in quanto la nozione di rapporto esaurito deve riguardare l'assicuratore ed il danneggiato, restando ad esso estraneo l'Inail» (Cass. civ. Sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1693).


La liquidazione del danno differenziale resta ancorata a due coordinate di base:

1) il danneggiato in occasione infortunio in itinere ha diritto al pieno risarcimento del danno non patrimoniale subito, potendo richiedere all’assicuratore del responsabile civile l’importo residuale determinato dalla differenza tra l’intero risarcimento dovuto secondo le regole civilistiche e quanto percepito a titolo di indennizzo INAIL;
2) non è ammessa la duplicazione delle medesime voci di danno; ossia il danneggiato non potrà ottenere una doppia liquidazione delle medesime voci di danno dall'impresa assicuratrice e dall'INAIL.


Particolarmente efficace risulta la definizione di danno differenziale offerta dalla Suprema Corte con Sentenza Cass. civ. Sez. III, 25 maggio 2004, n. 10035 laddove si testualmente si afferma:


«La norma di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno , sia le indennità. Tale danno " differenziale " deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 c.c. e segg., artt. 2056 c.c. e segg.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione. Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell'Istituto, deve tenersi conto, anziché del meccanismo generale di adeguamento degli importi dovuti a titolo di danno al potere di acquisto della moneta, del meccanismo legale di rivalutazione triennale delle rendite previsto dall'art. 116, settimo comma, del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT»


Di particolare interesse la Sentenza Trib. Roma Sez. XII, 06-07-2010 di cui riportiamo di seguito i passaggi più significativi:
«Come è noto, il D.Leg.vo 38/2000 ha introdotto per gli infortuni vendicatisi successivamente al 9.8.00 la copertura assicurativa dell'Inail al danno biologico comprensivo (art. 13 c. 2 lett. a) di tutte le menomazioni dell'integrità psico fisica complessivamente considerata quale voce da liquidarsi da parte dell'assicuratore sociale al lavoratore infortunato.
Da ciò deriva che l'infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell'assicurazione del responsabile civile all'indennizzo del danno biologico ricevuto da Inail oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell'indennizzo Inail.
Conseguentemente, al lavoratore infortunato spetta il risarcimento solo nella misura del differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail in dipendenza del sinistro al fine di evitare una ingiustificata duplicazione (risarcimento + indennità: le erogazioni Inail sono qualificabili alla stregua di mero "indennizzo" determinato dalla legge in misura forfettaria e predeterminata ed opera a prescindere dalla colpa in quanto deve garantire un "minimum sociale", come desumibile dalla finalità solidaristica prevista ex art. 38 Cost. mentre il danno civile va riconosciuto previo accertamento della responsabilità; trattasi dunque di un istituto che a differenza del risarcimento, non appare necessariamente riconducibile ad un fatto illecito contrattuale o aquiliano e che può pertanto prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e, persino, dall'individuazione di un responsabile diverso dallo stesso danneggiato. L'evidente diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione effettuata ex art. 13 D.lgs. 38/00 ed il risarcimento del danno biologico consente di escludere che le somme versate da Inail a tal titolo possano considerarsi integralmente satisfattile del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione porti a ritenere sussistente un "danno differenziale" ulteriore rispetto a quello liquidato da Inail che non copre il danno morale da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. facendo riferimento come prassi di questo tribunale, ad una percentuale sull'importo dei liquidato a titolo di danno biologico).
Tale danno differenziale deve essere determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo liquidato dal giudice autonomamente secondo i principi ed i criteri civilistici quello delle prestazioni previdenziali erogate dall'Inail sulla base di criteri diversi e su voci di danno che, ancorché simili, come per il danno biologico, divergono per quanto concerne i contenuti differenti in particolare dopo le pronunce delle SSUU del novembre '08 n. 26972-75 soprattutto con riguardo alla nozione di danno biologico ed ai pregiudizi in esso compresi, tenendo conto dei valori attualizzati alla data della decisione (Cass. 10035/04)atteso che, per orientamento prevalente, il credito per "danno differenziale "è considerato credito di valore quindi, va quantificato alla data di liquidazione e sulla somma finale vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi da ritardo, con decorrenza dal momento in cui il danno è stato cagionato(cfr. Cass. 4184/06)».


Si segnala , sul punto, la formula Atto di citazione – procedimento 145 -148 cod. ass. – danno non patrimoniale - danno differenziale INAIL - infortunio in itinere

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