Riportiamo di seguito una breve ma significativa rassegna di giurisprudenza di merito dell'anno 2011 riguardo la piena legittimità della liquidazione del c.d. danno morale anche quando le lesioni subite a seguito di sinistro stradale rientrino nelle cd lesioni micropermanenti ossia risultino comprese in un grado di invalidità permanente tra l'1% ed il 9%.

Trattasi di giurisprudenza ben motivata, con diverse valide argomentazioni, che lascia poco spazio alle forzature imposte in sede stragiudiziale dalle compagnie assicurative all'indomani delle sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite nn. 26972- 26973 – 26974 – 26975/2008, in virtù di una lettura a dir poco miope e parziale delle medesime pronunce della Suprema Corte

Proponiamo altresì nella sezione Formulario - Circolazione stradale, diverse ipotesi di atto di citazione con richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, con inclusa l'istanza di risarcimento del danno morale sia con riguardo a lesioni micropermanenti che a lesioni con postumi invalidanti di maggiore entità.

Partendo dalla Sentenza Cass. Civ. - Sez. III - n.18641 del 19.09.2011, richiamando sul punto l'approfondimento "il redivivo danno morale" passiamo ora in rassegna alcune tra le più significative pronunce di merito.

Trib. Foggia Sez. II, Sent., 22-10-2011
Ai fini della valutazione del danno , si applicano i criteri dettati dall'art. 139 del nuovo codice delle assicurazioni sicché utilizzando i dati indicati nella consulenza tecnica, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, tenuto conto del fatto che all'epoca dell'incidente Vo.Le. aveva anni 27, il danno da inabilità permanente deve essere quantificato in Euro 14.012,37, mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in Euro 3.452,8 (cosi determinato: 45 giorni di I.T.T. x Euro 43,16 = 1.942,20; 70 giorni di I.T.P. al 50% x Euro 21,58 - 1.510,60), per un totale di Euro 17.465,17.
A ciò va aggiunto il risarcimento del danno morale, la cui sussistenza viene presuntivamente dedotta dal tipo di lesioni subite dal danneggiato che hanno determinato la più alta percentuale di invalidità per le lesioni micro permanenti, con lunghi periodi di invalidità, circostanze ex se produttive di un patema d'animo e di una sofferenza morale distinta dal danno c.d. biologico innanzi detto, che si stima equo liquidare in ragione della natura e gravità delle lesioni nella misura di Euro 1.000,00.


Trib. Nocera Inferiore Sez. II, Sent., 21-07-2011
Problema particolare si osservi nella liquidazione del danno biologico onnicomprensivo come enucleato dalla Suprema Corte a SSUU nella nota sentenza n. 26972/08 a secondo cui in sostanza non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno , con contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere ad es. utilizzata anche la locuzione danno esistenziale accanto a quella di danno morale e danno biologico) tenendo conto, che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno , senza trascurare alcun profilo, e dall'altra che deve essere evitata la duplicazione dello stesso, confliggente con la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana.
Detta, pronuncia è stata oggetto di un'interpretazione restrittiva con riferimento alla liquidazione del c.d. danno morale. Infatti si è rapidamente diffusa nella prassi la tesi secondo che ha considerato il danno morale assorbito nella categoria di danno biologico, almeno con riferimento alle lesioni micro permanenti ("postumi da lesioni pari o inferiori al 9%" secondo il dettato: normativo previsto dall'art. 139 cod. ass) in altri termini si è affermato che stante l'unicità del danno non patrimoniale non scomponibile in svariate voci di danno , onde evitare la duplicazione di risarcimenti per i medesimi danni, nel caso di lesioni micropermanenti non vi sarebbe stato spazio alcuno per danni ulteriori rispetto a quello biologico descritto e disciplinato dall'art. 139 Cod. Ass,. In dette fattispecie il danno biologico avrebbe dovuto esaurire il danno non patrimoniale(...)
Orbene sulla base di tali presupposti secondo la giurisprudenza di merito che va via via formandosi, non vi sarebbe ragione alcuna per escludere nel caso di lesioni micro permanenti derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno morale, ossia di quel danno consistente nel c.d. pretium doloris.
Pertanto nell'ipotesi tipica di sinistro stradale con lesioni micropermanenti occorre rilevare:
- la determinazione di un reato di lesioni colpose disciplinato dall'art. 590 c.p., ancorché solo astrattamente qualificabile come illecito penale ai fini che qui interessano indipendentemente dalla sua concreta punibilità;
- che tale reato trova la sua tutela risarcitoria generale nell'art. 185 c.p.;
- comunque ed a prescindete dalla fattispecie di reato una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, e nella specie del diritto alla salute;

In realtà la giurisprudenza di merito discostandosi in maniera palese da questa forzatura imposta in campo assicurativo dagli addetti ai lavori ha affermato come la sentenza 26972/2008 anche con riferimento alle lesioni micropermanenti, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale, abbia statuito la necessità di procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione dell'onnicomprensiva voce del danno non patrimoniale; valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Pertanto non si giunge ad una esclusione del c.d. danno morale dalla sfera delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì si terrà conto di detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patrimoniale. Non di rado la stessa giurisprudenza di merito ha definito il danno morale quale danno non patrimoniale residuo rispetto al danno biologico.
A sostegno di tale ricostruzione si richiama altresì la Sentenza 29191/08 della Corte di Cassazione laddove si afferma "la autonomia ontologica del danno morale ", il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost."
Si è così giunti ad affermare che nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale non può che essere risarcito in via autonoma, non rientrando esso nella nozione di legge del danno biologico, la quale ultima è effettuata in questo caso sulla base di prescrizioni normative, come tali vincolanti e definitive.
La Corte di Cassazione nel suo più alto consesso (sentenza n. 26972/2008) ha delineato i presupposti affinché possa determinarsi la il soggetto leso abbia patito sofferenze fisiche e psichiche in dipendenza causale diretta da esso;
la giurisprudenza giunge alla liquidazione del c.d. danno morale quale personalizzazione del danno non patrimoniale con l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento di quel danno che va ad identificarsi nella sofferenza morale , non necessariamente transeunte, nel turbamento dello stato d'animo del danneggiato.
E peraltro la interpretazione, che qui si condivide, circa la autonoma risarcibilità del danno morale, come voce del danno biologico ma da questo differente e liquidabile oltre il danno previsto tabellarmente, si conforma ad una interpretazione costituzionalmente orientata volta alla protezione di interessi di ampia tutela costituzionale, come sopra richiamati, ed armonizza l'intero sistema liquidatorio del danno, che in ipotesi di diversa interpretazione determinerebbe una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati pacificamente con sistema tabellare equitativo (che prevede una percentuale di aumento relativo alla incidenza del danno morale ) ed in virtù del principio di liquidazione totale del danno ed i danni da sinistro stradale che vedrebbero una minore tutela del danneggiato, sicché anche la liquidazione del danno da micropermanente consente la liquidazione come voce del danno biologico complessivo ed in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 Legge Assicurazioni del danno ex morale.
Pertanto il calcolo del dovuto per danno biologico omnicomprensivo va effettuato sulla base del disposto di cui all'art. 139 Cod. Ass. utilizzando le Tabelle aggiornate per il 2011 (come da DM 17.06.2011) ed in relazione alla percentuale di invalidità accertata (6%) ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 24), con punto percentuale iniziale invalidità permanente pari ad Euro 759,04 ed invalidità temporanea 44,28, considerando la percentuale in relazione all'età, e così in totale spettando complessivamente per danno non patrimoniale da invalidità permanente Euro 9.000,25 (precisando che sulla somma dovuta a titolo di danno biologico pari ad Euro 7.200,25 è stato calcolato l'aumentò di ¼ a titolo di danno ex morale).

Trib. Trieste, 07-04-2011
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (69 anni) per 4 punti di invalidità risulta risarcibile la somma di Euro 2712,14, cifra che può equitativamente essere aumentata fino ad Euro 3550,00 per le sofferenze soggettive senz'altro derivate dall'evento oggetto di causa, tenuto conto della lesione psicofisica costituzionalmente tutelata, della maggiore difficoltà nel relazionarsi a causa della malattia nonché del periodo di riposo reso necessario dal trauma (cfr. di recente in tema di riconoscibilità del danno morale in presenza di micro permanenti : cfr. Corte di Cassazione, 3 marzo 2009, n. 5057).
Alla luce dei principi sopra descritti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 24 Giugno - 11 Novembre 2008, n. 26972, infatti, se non è risarcibile un danno morale in sé per sé considerato che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, è comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base alla semplice inferenza presuntiva che si basa sul sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali (cfr. Tribunale di Bologna, 29 gennaio 2009, n. 20076).

Trib. Milano Sez. X, 29-03-2011
Circa il quantum, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia certamente subito il danno biologico e cioè quello derivante da illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, che, quale evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere in presenza delle accertate lesioni, e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produzione del reddito. Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato "in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella vita propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana" (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Nella fattispecie concreta trova certamente applicazione l'art. 139 Codice delle Assicurazioni e tenendo conto degli importi dallo stesso previsti, in considerazione della tabella micro - permanenti aggiornata con D.M. 27/05/2010, spetta alla ricorrente il risarcimento del danno biologico permanente in complessivi Euro 2.210,55 (3% calcolato per soggetto di 44 anni); per il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'importo di Euro 43,16 per un giorno di inabilità assoluta, devesi liquidare la complessiva somma di Euro 971,10.
Il ricorrente ha altresì chiesto a titolo di danno morale pari al 50% del danno biologico complessivamente richiesto.
In proposito, va premesso che la Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l'altro ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi. in vario modo denominati ( danno morale , danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno . E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore - uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Tuttavia, questo principio di diritto deve essere applicato in armonia con i valori monetari coerentemente prescritti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e come innanzi applicati.
A tal fine, il giudice deve muovere dal presupposto che, nei valori monetari disciplinati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non abbia affatto tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima.
Quindi, il giudice deve procedere con le seguenti modalità:
- il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute;
- nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritiene che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari;
- conseguentemente, il giudice, procedendo ad "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.
Alla luce degli esposti principi, appare aderente alla fattispecie concreta liquidare a titolo di danno morale , in considerazioni delle sofferenze psicofisiche subite dal ricorrente, l'ulteriore somma di Euro 800,00.

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