Prezioso contributo dell'Avv. Renato Savoia sulla legittimazione attiva ad agire in capo al possessore



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Legittimato a chiedere ed agire per il risarcimento il possessore (Cassazione 21011/10)

La Cassazione ribadisce l'orientamento costante, in tema di diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti da un soggetto non proprietario ma meramente possessore.



In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo

patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti

dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente

qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.



Ricordo che la Cassazione si era pronunciata nello stesso senso con la sentenza n. 22602/09

(disponibile sul sito all'indirizzo http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=70202)



Avv. Renato Savoia



* * *



Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-10-2010, n. 21011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11948/2006 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****,

rappresentato e difeso dall'avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

e contro

*****, ***** ASSICURAZIONI; - intimati -

sul ricorso 15841/2006 proposto da:

*****, in persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante *****, *****

ASSICURAZIONI *****, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante *****,

elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentati e

difesi dall'avvocato ***** giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale per il

primo e in calce al controricorso e ricorso incidentale per la seconda; - ricorrenti -

e contro

*****; - intimato -

avverso la sentenza n. 84/2005 del TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA DI RHO,

emessa il 15/02/2005, depositata il 23/02/2005 R.G.N. 161674/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott.

CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato ***** (per delega dell'Avv. *****);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha

concluso per l'accoglimento del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con sentenza 22 gennaio 2003 il giudice di pace di Rho, condannava *****, titolare

dell'autotrasporti *****, e ***** assicurazioni, in solido tra loro, a risarcire all'attore ***** la metà

dei danni subiti dalla vettura dello stesso, in conseguenza dell'incidente stradale del ***** (sulla

base della presunzione di concorso di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.).

La decisione era impugnata dallo ***** che insisteva per l'accoglimento integrale della domanda,

previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro di proprietà della

ditta di autotrasporti.

Con sentenza 15 - 23 febbraio 2005 il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho - dichiarava il

difetto di legittimazione attiva.

Dal contratto prodotto sin dal giudizio di primo grado, risultava che la vettura era stata concessa in

locazione finanziaria allo ***** dalla ***** s.p.a. Dal contratto emergeva che in caso di incidente

in nessun caso l'utilizzatore aveva titolo per trattare l'indennizzo con la compagnia assicuratrice,

restando ciò riservato alla concedente.

Avverso tale decisione lo ***** ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo,

illustrato da memoria.

Resistono la ***** assicurazioni - ***** - e la srl ***** con unico controricorso, proponendo a

loro volta ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Le due controricorrenti deducono la inammissibilità del ricorso principale sotto vari profili.

La copia autentica della decisione impugnata risulta prodotta e depositata in cancelleria alla data di

iscrizione a ruolo della causa, unitamente alla istanza ex art. 369 c.p.c., ed ai due fascicoli dei

precedenti gradi di giudizio.

Quanto alla attribuzione allo *****, da parte dello stesso ricorrente, della qualità di locatore anzichè

di quella di locatario, si tratta - all'evidenza - di un errore che non ha dato adito ad alcuna difficoltà

per i resistenti, che hanno potuto spiegare tutte le loro difese.

Tra l'altro, la sentenza impugnata risulta essere stata depositata prima del 2 marzo 2006, donde la

inapplicabilità del D.Lgs. n. 40 del 2006, e dell'art. 366 bis, che prevede l'onere della formulazione

di un quesito di diritto ogni volta che si deduca la violazione di una disposizione di legge, e del

novellato art. 366 c.p.c., n. 6, che prevede la necessità di indicare nel ricorso i documenti e gli atti

processuali, sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorso principale, ammissibile, consta di un unico motivo, con il quale si deduce la violazione

degli artt. 1140, 1168, 2043 e 2054 c.c., censurando la decisione del Tribunale che ha escluso la

legittimazione dello ***** ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno relativo

all'autovettura danneggiata dall'incidente, in quanto non proprietario, ma semplice utilizzatore del

veicolo concesso in locazione finanziaria da ***** s.p.a..

Si richiama sul punto il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: "In tema di

legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare

anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto

materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo

patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di

quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei

confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso

giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c." (Cass. 23 febbraio 2006 n.

4003, 20 agosto 2003 n. 12215).

Ed ancora: "Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria

sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la

sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro,

che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo

proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante" (Cass. 26 ottobre 2009

n. 22602).

Erroneamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto che la legittimazione attiva, nel caso di

specie, spettasse unicamente alla società di leasing, senza tener conto che l'utilizzatore

dell'autoveicolo aveva sofferto, a seguito dell'incidente, un danno patrimoniale, come documentato

dalla fattura prodotta, intestata allo stesso *****.

Inoltre, lo stesso aveva prodotto una lettera della concedente che lo autorizzava espressamente a

richiedere il risarcimento del danno al proprietario dell'autocarro investitore ed alla compagnia di

assicurazione dello stesso.

Senza adeguata motivazione la Corte territoriale aveva ritenuto priva di qualsiasì rilevanza tale

dichiarazione in quanto contenuta in una scrittura privata non riconosciuta.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le scritture provenienti da terzi (o formate da

una parte e da un terzo) non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati o alla

data del loro verificarsi, ma sono rimesse alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in

concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino

l'attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia

contestata, la veridicità formale.

Anche sotto tale profilo, il giudice di appello non ha tenuto conto di tale insegnamento

giurisprudenziale, limitandosi ad osservare che alla scrittura privata proveniente da un terzo (e non

riconosciuta) non poteva essere attribuito alcun valore documentale, ai sensi degli artt. 2702 e 2703

c.c., senza prendere in esame la fattura della riparazione della vettura prodotta dallo stesso *****.

Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto con assorbimento del ricorso incidentale

riguardante esclusivamente le spese del giudizio di secondo grado.

Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di

cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa

composizione.

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