Pubblichiamo la Circolare n.30/E del 22 dicembre con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla estensione dell'istituto della mediazione tributaria ai ricorsi fino ad €.50.000 di valore.

L'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: articolo 10), ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l’ambito di applicazione dell’istituto ed escludendo espressamente le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali.

Con la Circolare in commento, l'Agenzia fornisce chiarimenti in primo luogo sulla detta estensione dell'ambito d'applicazione della mediazione tributaria e sulla esatta determinazione del valore della lite che "si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate. Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell’art. 17-bis espressamente ricomprende nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione – il valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta"

Vengono forniti chiarimenti, quindi, sull'entrata in vigore della nuova disciplina.
Il comma 2 dell’articolo 10 precisa che “Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018”.
Nello specifico, "la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro, ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992".

In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:
a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;
b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

CIRCOLARE N.30/E DEL 22 DICEMBRE 2017

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