Con una recente sentenza, la n. 3746 del 12.10.2016, il Giudice del Tribunale di Catania, sez. Lavoro, dott.ssa Antonella Resta, ha affrontato il problema del termine prescrizionale applicabile ai contributi previdenziali, successivamente alla notifica della cartella esattoriale: è applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. o il termine di prescrizione quinquennale proprio dei contributi?

La questione, recentemente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, viene affrontata dalla dott.ssa Resta, in conformità all'orientamento espresso dal Tribunale di Catania, affermando l'applicabilità del termine prescrizionale proprio del contributo, nel caso di specie quinquennale.

In motivazione, il Giudicante rileva "come sia oggetto di discussione la questione relativa all’effetto della incontrovertibilità della cartella esattoriale per effetto del decorso del termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/1999."
Dà atto che si è sostenuto "in alcune pronunce di merito e da ultimo anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24.2.2014 n. 4338 infatti doversi applicare il termine di prescrizione decennale facendo applicazione della previsione dell'articolo 2953 codice civile e dell'articolo 2946 codice civile che prevede il termine di prescrizione decennale come ordinario."

Tuttavia, "ritiene di non poter aderire a tale orientamento per motivi di ordine logico e sistematico."

L'affermazione viene così motivata:
"Si osserva innanzitutto che la ratio della riduzione dei termini di prescrizione in materia contributiva, attuata con la legge n. 335/1995, è stata di unificare la disciplina in un settore con disposizioni eterogenee, e di rendere massima l'esigenza di certezza dei rapporti tra datori di lavoro e/o contribuenti ed amministrazione.
A tanto è seguita la novella sulla riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali del dlgs 46/99 che ha disegnato un sistema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori particolarmente incisivo, con termini motivati dalla necessità di accelerare la riscossione rispetto al previgente sistema sia con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di riscossione che di contribuire ad una esigenza di certezza dei rapporti.
Da tali riforme non si evince la volontà di avere una sorta di novazione ope legis del titolo esecutivo costituito da una cartella non più impugnabile né può ritenersi che, spirato il termine di opposizione ai sensi dell’art. 24 dlgs 46/99, vi sia una sorta di stabilizzazione del titolo.
Non si vede infatti come si possa attribuire rilievo sostanziale ad una vicenda che è squisitamente processuale e che si traduce con l'impossibilità per il soggetto obbligato di far valere questioni che attengono la procedura esecutiva o il merito della pretesa, non potendosi equiparare la cartella esattoriale inoppugnabile alle sentenze di condanna in relazione al disposto di cui all'articolo 2953 c.c. Del resto la lettera della norma non pare avallare un’interpretazione estensiva. È da escludersi peraltro che la cartella esattoriale inoppugnabile possa essere considerato titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. potendo i titoli stragiudiziali essere dichiarati titoli esecutivi solo se la legge prevede espressamente tale efficacia. La Cassazione, per le ingiunzioni fiscali (che ha problematiche simili) ha escluso l'attitudine della cartella esattoriale ad acquisire efficacia di giudicato ed ha negato l’applicabilità dell'articolo 2953 civile, anche se è atto amministrativo che cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cass. sez. 5, n. 12263 del 25 maggio 2007, si vedano altresì Cass. sez. L, n. 20375 del 24 luglio 2008, che ha ritenuto non assimilabili l'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689/81 al provvedimento monitorio non opposto che rimane provvedimento del giudice a cui è applicabile l'articolo 2953 c.c.)."


Conclude pertanto il Giudice che "necessario corollario è che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati contemplato dall’art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995."

Inoltre, nella stessa sentenza, il Giudice dichiara la nullità di un'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione preventiva di cui all'art. 50 commi 1 e 2 del DPR 602/1973, in condivisione del principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.19667 del 18.09.2014.

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