Il Consiglio di Stato pone la parola fine sulla illegittimità del regolamento ministeriale che disciplina il titolo di avvocato specialista rigettando con la sentenza 5575 del 28.11.2017 il ricorso proposto dal Ministero di Giustizia.

Tra i profili di illegittimità rilevati dal TAR romano e confermati dal Consiglio di Stato la estrema genericità del colloquio cui l'avvocato doveva sottoporsi nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza. "In effetti - si legge nella sentenza - il colloquio, come delineato dalla disposizione regolamentare impugnata, ha contorni vaghi e imprecisi, sicché non ne risulta sufficientemente tutelato né l‘interesse del professionista aspirante al titolo, né, per altro verso, l’interesse del consumatore-cliente, che nella speciale qualificazione attestata dal titolo deve poter riporre un ragionevole affidamento.

Ulteriori profili di illegittimità riguardano la previsione di numero massimo di specializzazioni e la previsione in regolamento di una fattispecie di illecito disciplinare (art. 2, comma 3, del d.m.: “Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito”)

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