L’automobilista ha l’ obbligo e non una semplice facoltà giuridica di “ dare
la precedenza” al pedone che stia attraversando la strada sulle “strisce
pedonali”!


Il “pedone” ha il “sacrosanto” diritto di precedenza, su tutti i veicoli
in movimento, nell’attraversamento della sede stradale sulle strisce pedonali.
Lo ha deciso il Giudice di Pace di Foggia, affermando un “principio giuridico”
che smentisce certi precedenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in
forza dei quali le cosiddette “strisce pedonali” non imporrebbero all’
automobilista, o al “motorizzato” di turno, l’obbligo di fermarsi in ogni caso,
come deve accadere in presenza del segnale di “stop”, ma solo di moderare
ulteriormente la velocità, nell’approssimarsi alle stesse, di accertarsi dell’
esistenza nei pressi di un pedone, ed, infine, di arrestarsi ma solo se è
avvistato un pedone che si accinge ad attraversarle, ovvero che le stia già
attraversando.

Secondo il Giudice dauno, invece, occorre che ogni conducente,
nell'approssimarsi alle strisce pedonali, a maggior ragione se queste siano
ubicate in una zona centrale della città, abbia la chiara consapevolezza che
deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad
ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare la sede stradale
senza correre rischi.


Qualora detto preventivo accertamento da parte dell’ automobilista non sia
possibile, perché l’accesso alle strisce pedonali è coperto da ostacoli (quali
ad esempio altre auto parcheggiate, cartelloni pubblicitari o fermate di
autobus), la velocità del veicolo , che già deve essere moderata per il solo
fatto della presenza della zona di attraversamento pedonale, deve ulteriormente
essere ridotta
, non essendo assolutamente imprevedibile che, dietro quell’
ostacolo visivo, possa esservi un pedone, che si accinga ad attraversare la
strada, tanto da essere commisurata alla possibilità di arrestare l’auto,
qualora si verifichi detta ultima evenienza
.

Mutuando un “concetto” già recentemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice di Pace di Foggia ha affermato, in sentenza , che «può
essere definito "incivile" chi non da' la precedenza alle persone che
attraversano la strada sulle strisce pedonali. Gli automobilisti sono,
pertanto, sempre obbligati a dare la precedenza ai pedoni che transitano sulla
segnaletica orizzontale loro dedicata. Lo stop, infatti, non e' "a discrezione"
dell'automobilista. Diversamente, l'attraversamento di una strada ,per il
pedone che rispetta le norme del Codice della Strada, diventerebbe un
"temerario atto di coraggio"
». ( così Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 20949/2009)

Non e' certamente in linea con le elementari regole di comportamento proprie
di un paese civile, evidenzia il Giudice di Pace di Foggia, che un conducente
di un autoveicolo possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile
obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali; e i pedoni, di
contro, non possono considerare l’attraversamento del manto stradale come un
temerario atto di coraggio, che richieda una valutazione sulla velocità e le
intenzioni altrui, perché chi guida deve ingenerare nel pedone la sicurezza che
possa attraversare senza alcun rischio.

In virtù di queste argomentazioni giuridiche, il Giudice di Pace di Foggia ha
quindi ravvisato la responsabilità civile esclusiva di un automobilista
foggiano , reo di aver investito un giovane studente , “colpevole” , a dire del
conducente dell’autovettura, di aver attraversato le strisce pedonali , nei
pressi della facoltà universitaria frequentata, a testa bassa e velocemente,
senza curarsi di cosa gli accadesse attorno.

Ma il magistrato foggiano non ha inteso aderire alla tesi difensiva dell’
automobilista/investitore, evidenziando, altresì, che «non è che il pedone
abbia sempre ragione, ma per ravvisarsi il concorso colposo nell’evento di
sinistro deve essere individuata nel pedone una condotta assolutamente
imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile, come nel caso di
specie,ove si sia trattato di un semplice attraversamento frettoloso e a testa
bassa
».
Foggia, 13 febbraio 2012
Avv. Eugenio Gargiulo


La redazione segnala sulla materia quivi trattata dall'avv. Eugenio Gargiulo la formula Atto di citazione - circolazione stradale - pedone - lesioni minore - danno non patrimoniale - personalizzazione della richiesta di risarcimento

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